Se avete un soppalco in casa dovete conoscere la normativa di riferimento per capire se siete in regola secondo la Legge.
Sanatoria o no per un soppalco in casa? Scopriamo le direttive normative per evitare eventuali problemi con la Legge e interferenze su una vendita futura dell’immobile.
Il soppalco è una soluzione pratica ed esteticamente interessante quando si abita in una casa con i soffitti molto alti. Permette di aumentare la superficie a disposizione e creare ambienti accoglienti e funzionali come uno studio o, perché no, una romantica camera da letto. Costruire un soppalco, però, non è sempre possibile. Prima di procedere con i lavori occorre conoscere la normativa di riferimento che stabilisce i requisiti da rispettare in relazione, ad esempio, all’illuminazione o all’aerazione degli spazi.
Una vera e propria Legge dedicata non esiste, si seguono le direttive delle regolamentazioni edilizie e di igiene in vigore nel Comune in cui è sito l’immobile. Ciò che è certo è la necessità di richiedere un permesso all’amministrazione Comunale per poter costruire un soppalco. Non lo avete fatto e ora vi ritrovate con un soppalco abusivo? Il nuovo Decreto Salva Casa arriva nel momento giusto per salvare la vostra posizione.
Decreto Salva Casa e soppalchi, cosa stabilisce la normativa
Il Decreto Salva Casa voluto da Matteo Salvini introduce una maggiore flessibilità per la sanatoria di abusi minori, vale anche per la costruzione di un soppalco? Vanno distinti gli abusi edilizi realizzati senza titolo autorizzativo – SCIA o permesso di costruire – e abusi minori, realizzati in parziale difformità da un titolo edilizio autorizzato. L’articolo 36-bis del TUE – Testo Unico dell’Edilizia – elimina la richiesta di doppia conformità per gli abusi minori (conformità dell’opera al momento della realizzazione e al momento della richiesta di sanatoria).
L’importante è avere tracce documentate dell’opera in una planimetria catastale, in un titolo edilizio o nel permesso di costruire per poter accedere alla sanatoria semplificata. Significa che se il soppalco è stato costruito senza alcun titolo edilizio dovrà essere demolito (sentenza del TAR Sicilia del 3 ottobre 2024 numero 2772).
Mancando un titolo autorizzativo le norme del Salva Casa non potranno essere applicate, bisognerà ricorrere alla sanatoria classica applicando la doppia conformità. La stessa sentenza, poi, pone l’accento anche sui limiti del 20% della superficie utile imposti per i soppalchi. Si possono realizzare soppalcature in vani con luce libera di 4,80 metri minimo con superficie inferiore al 20% della superficie totale. Se c’è conformità con i parametri regolamentari allora è possibile per il cittadino presentare ricorso.