Fra amministratori e condomini i rapporti non sono quasi mai facili, specie quando si è in disaccordo sulla gestione del condomino e non ci si fida.
Tantissimi condomini paventano che da parte degli amministratori possa esserci scarsa onestà o un approccio contabile poco trasparente. Sotto diversi punti di vista, è quasi inevitabile che sorgano sospetti, lagnanze o paure. Essendo responsabili della gestione delle finanze del condominio, i poveri amministratori diventano anche capri espiatori perfetti, obiettivi privilegiati di lamentele e critiche. Qualsiasi aumento delle spese condominiali viene infatti accolto con sospetto dai condomini.
E ci sono ovviamente casi in cui questi dubbi possono essere fondati. Ecco perché i condomini hanno il diritto di assicurarsi che gli amministratori di condominio non imbroglino. E come lo si fa? Fondamentalmente, esistono diverse strategie. Tutti i condomini possono per esempio richiedere la documentazione contabile dal condominio. In questo modo possono avere contezza di bilanci, fatture e resoconti delle spese.
Serve anche partecipare alle assemblee condominiali. Così facendo, è possibile essere informati su tutte le decisioni prese dall’assemblea, confrontarsi direttamente con l’amministrazione. Quello è il momento fondamentale per poter esprimere le proprie preoccupazioni. Anche gli inquilini in affitto possono parteciparvi, soprattutto se l’assemblea tratta di questioni che lo coinvolgono. In alternativa, l’inquilino deve farsi rappresentare dal proprietario.
Amministratori di condominio: così si può scoprire se sono davvero onesti
In casi di forti dubbi sull’operato dell’amministratore, prima di passare alle vie legali (ovvero prima di affidarsi a un avvocato specializzato in diritto condominiale) è sempre consigliabile tentare un dialogo con l’amministratore e cercare di risolvere i propri sospetti visionando i documenti di comune interesse. Per esempio, ogni condomino ha diritto di avere contezza sui movimenti del conto corrente condominiale.
Lo ha definitivamente chiarito la pronuncia n. 74/2024 del Collegio di Palermo dell’Arbitro bancario finanziario. Secondo il Collegio, infatti, anche se l’amministratore dovesse negare l’accesso alla documentazione, per i condomini è possibile rivolgersi direttamente alla banca. Tutto ciò è già previsto dalla legge.
L’articolo 1129, comma 7, del Codice Civile stabilisce che l’amministratore ha l’obbligo di far transitare le somme ricevute ed erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente (postale o bancario) intestato al condominio, e che ciascun condomino può prenderne visione ed estrarne copia.
Poi c’è l’articolo 119, comma 4, TUB (testo unico bancario), che prevede che il cliente di una banca (o un successore) ha il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, e questo anche se il rapporto con la banca è cessato. L’articolo dice anche che questo diritto può essere esercitato indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte dell’istituto di credito. In tal senso, abbinando l’articolo 1129 del Codice Civile all’articolo 119 del TUB si dà diritto a ogni condomino di recarsi in banca e ottenere copia dei movimenti del conto corrente condominiale.