A chi spettano le spese di manutenzione dei frontalini dei balconi, una questione da non sottovalutare nei condomini.
Le spese che riguardano i frontalini dei balconi sono uno degli argomenti più dibattuti nelle assemblee di condominio. Ma che cosa sono? In linea di massima si tratta della parte esterna che delinea il bordo inferiore del piano stesso del bancone. Si osservano sulle facciate dei palazzi, infatti.
La funzione di questa struttura è duplice. Da un lato proteggere la porzione più esterna del lato di calpestio del balcone dagli agenti atmosferici, come pioggia o vento. Dall’altro svolge una funzione estetica, dando armonia alla facciata dello stabile e creando l’adeguato decoro architettonico esterno. Quindi sorge immediata la domanda se i frontalini sono di competenza condominiale o di proprietà privata, e quindi la manutenzione a chi spetta?
Frontalini dei balconi, privati o condominiali?
La questione non è di poco conto, proprio perché per la loro posizione i frontalini sono soggetti a usura con la creazione di calcinacci e detriti pericolosi. Nel Codice Civile non sono elencati nelle parti comuni dell’edificio. Quindi un balcone considerato nella sua interezza non è certo una parte comune del condominio.
Ma valutando singolarmente le sue parti le cose cambiano. Secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione le decorazioni di un balcone, compresi i frontalini, fanno parte degli elementi decorativi di una facciata, se svolgono una funzione estetica, contribuendo al decoro architettonico dell’edificio. Un’interpretazione, questa, ribadita più volte dalla giurisprudenza.
Quindi i frontalini sono parti comuni del condominio quando svolgono una funzione decorativa ed estetica per tutta la facciata. Mentre sono parte esclusiva del privato, se servono unicamente a proteggere il piano di calpestio del balcone, senza scopi estetici. Questa distinzione incide sui lavori che possono essere svolti sui balconi e di conseguenza sui frontalini.
Per valutare se un frontalino svolga una funzione estetica, a parte le situazioni evidenti in palazzi storici o di pregio, è necessaria un’attenta stima. E comunque anche se il frontalino è valutato esclusivamente privato, il condominio può intervenire per difendere la sicurezza comune, se il balcone ha danni che la compromettono.
Si può dire generalmente che se i frontalini sono considerati elementi decorativi della facciata, la manutenzione spetta al condominio, come afferma il Codice civile con costi suddivisi in base ai millesimi di proprietà. Mentre se sono del tutto privati, le spese di riparazione sono a carico esclusivo del proprietario dell’appartamento. Questa distinzione vale anche in caso di danni provocati dalla mancata manutenzione dei frontalini.