Si può creare una nuova finestra su una facciata condominiale? Quando è possibile e quali sono le regole da rispettare.
Non è certo un intervento frequente, tuttavia può capitare che il proprietario di una casa abbia bisogno di aprire una nuova finestra oppure spostare la posizione di una finestra esistente. Le motivazioni di quest’esigenza possono essere diverse, ma di solito nascono durante la ristrutturazione di un appartamento.
Ovviamente apportare una modifica così significativa non è banale, quindi è normata da precise indicazioni legislative. In linea generale un condomino può intervenire sulla facciata di un palazzo nella porzione di sua proprietà, a patto ovviamente che il suo intervento non vada a ledere il diritto di usufrutto del bene degli altri proprietari. Oltre a questo, il nuovo intervento non deve ovviamente compromettere la solidità strutturale della parete sulla quale la finestra viene aperta.
Tali diritti del proprietario sono sanciti all’interno dell’articolo 832 del codice civile. A limitare tali diritti interviene però l’articolo 1120 del codice civile, che stabilisce con precisione quali siano le percentuali di maggioranza necessarie all’approvazione di un’opera del genere.
Questo implica quindi che per aprire una nuova finestra o spostare una finestra esistente il condomino deve ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale. Senza di essa non può procedere in alcun modo all’esecuzione dei lavori.
Tra le regole a cui è necessario attenersi nel momento in cui si decida di aprire una finestra sulla facciata condominiale c’è quella che impone il rispetto della simmetria e dell’estetica del fabbricato.
Questo significa, in pratica, che una nuova finestra non deve deturpare esteticamente la facciata o la parete dell’edificio. Ovviamente quali interventi siano considerati “deturpanti” e quali no potrebbe essere difficile da stabilire, quindi in molti condomini si è deciso di risolvere il problema alla radice.
In moltissimi regolamenti condominiali si è quindi deciso di inserire una clausola specifica che proibisce la modifica dell’aspetto estetico dell’edificio da parte dei proprietari dei vari appartamenti. Nel momento in cui si acquista un appartamento e si prende visione del regolamento condominiale, non si potrà avanzare all’assemblea alcuna richiesta per realizzare una nuova finestra in facciata.
Qualora si decidesse di farlo comunque, ignorando le norme del regolamento condominiale e la volontà degli altri condomini, si sarà costretti a pagare multe anche ingenti.
Bisogna inoltre tener presente che, anche nei casi in cui il regolamento condominiale non contenga divieti in tal senso, è possibile (anzi, altamente probabile) che l’assemblea condominiale si opponga fermamente alla realizzazione di una nuova finestra e, anche in quel caso, ignorare le sue indicazioni rende passibili di sanzioni.