Come comportarsi al termine dei lavori di ristrutturazione di casa? Attenzione alle norme legate alla chiusura del cantiere e delle pratiche edilizie.
Troppo spesso quando finalmente si riescono a concludere tutti i lavori di ristrutturazione di casa iniziando a ‘vedere la luce‘, si tende a sottovalutare l’importanza dell’ultima fase del processo. Ovvero quella legata alla corretta chiusura del cantiere e, soprattutto, delle pratiche edilizie connesse agli interventi effettuati. Esistono specifiche norme in tal senso che è bene rispettare per non rischiare di incorrere in sanzioni. Iniziando anzitutto con un dettagliato sopralluogo dell’abitazione insieme all’impresa e al direttore dei lavori per verificare che non vi siano difetti o ultimi lavori ancora da compiere.
Terminato tutto questo occorrerà presentare all’ufficio tecnico del Comune una serie di pratiche edilizie specifiche in base alla tipologie di intervento effettuato. Potrebbe trattarsi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia, fino alla nuova costruzione. Nel caso di manutenzione ordinaria non occorre effettuare comunicazioni in Comune dato che si tratta di attività di edilizia libera, purché i lavori siano stato effettuati nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali e delle relative norme.
Le cose cambiano in caso di manutenzione straordinaria leggera, quando cioè non viene modificata la volumetria degli edifici o l’aspetto urbanistico. Essi si effettuano presentando una Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, e questo avviene anche nel caso di lavori di restauro e di risanamento conservativo. Per la manutenzione straordinaria pesante invece occorre far riferimento alla Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, o il permesso di costruire. Questo perché i lavori andranno ad incidere su parti strutturali dell’edificio, ne modificheranno la destinazione d’uso o la volumetria. Nel caso di nuova costruzione è invece richiesto il permesso di costruire.
A lavori terminati occorrerà inviare telematicamente, attraverso lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente, la comunicazione di fine lavori. In alternativa è possibile utilizzare la Pec o consegnarla in cartaceo. Questo documento è legato a lavori che hanno richiesto la Scia o il permesso di costruire e va a certificare che, entro i 3 anni dall’inizio dei lavori, le opere autorizzate sono stata effettuate e terminate. Nel caso di Cila invece non è obbligatoria la presentazione di tale comunicazione ma è consigliabile presentare in Comune il documento relativo al collaudo siglato da un tecnico abilitato.
In caso di costruzione ex novo, realizzazione di sopraelevazione, interventi che potrebbero influire su alcune specifiche condizioni dell’immobile, occorre inoltre presentare la Sca, segnalazione certificata per l’agibilità, telematicamente, via pec o in cartaceo. Entro 15 giorni dal completamento dei relativi interventi. Serve per confermare, per mano del direttore dei lavori o del progettista, che l’immobile rispetta le condizioni di sicurezza, risparmio energetico ed igiene, secondo le normative vigenti. La sanzione per mancata presentazione varia tra i 77 ed i 464 euro.
Tra gli altri documenti che occorre presentare vi sono l’Ape, attestato di presentazione energetica, nel caso di variazione delle prestazioni energetiche dell’immobile a seguito dei lavori. La certificazione di conformità degli impianti, siglata dall’impresa installatrice; la scheda descrittiva di tutti i lavori effettuati; la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione qualora i lavori abbiano portato a mutazioni di distribuzione planimetrica o superficie o anche della destinazione d’uso. E il formulario riguardante lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante i lavori.