Tutto quello che c’è da sapere sulle ultime normative in merito alla facciata del condominio e del cappotto termico.
Negli ultimi anni ci sono state numerose e diverse dispute legali sulla questione del cappotto termico che rovina la facciata del condominio. Quasi tutte le sentenze dei Tribunali in merito hanno decretato la nullità di queste affermazioni. Forse, sarebbe utile definire al meglio cosa si intende per decoro architettonico di una Città o di un Comune italiano. Al contrario di quello che normalmente si pensa, il decoro architettonico non si riferisco all’estetica di un edificio, bensì l’uniformità delle sue strutture e linee rispetto all’originario disegno del costruttore.
Detto questo, è utile specificare che la realizzazione di un cappotto termico è considerata un’innovazione tecnologia e, per essere tale, deve rispettare i vincoli normati secondo l’articolo 1120 del codice civile. A questo proposito, la norma proibisce qualsiasi opera edilizia che possa pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato e, quindi, ne possano modificare il decoro architettonico. Pertanto, neppure la maggioranza qualificata di un’assemblea condominiale potrà deliberare un deroga a tale normativa: sarà sempre la maggioranza dei condomini.
Cappotto termico viola il decoro architettonico e rovina la facciata del condominio: la delibera è valida?
Le sentenza di alcuni tribunali potrebbero avere conseguenze sia per i condomini e sia per i proprietari di immobili in condominio. Infatti, la nullità di una delibera da parte del tribunale può determinare costi considerevole per i condomini e per il condominio perché potrebbe essere necessario rimuovere o modificare l’intervento edile. Solo l’unanimità potrebbe salvare la delibera dall’azione di nullità intrapresa anche da un solo condomino. In modo di essere maggiormente consapevoli durante le votazioni e le delibere in sede di assemblea di condominio, è fondamentale che i condòmini siano consapevoli dei loro diritti e delle normative vigenti.
Ma seguiamo nel particolare la vicenda legata alla sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona nel 1° agosto 2023. La sentenza ha affermato che la realizzazione edilizia di un cappotto termico avrebbe potuto modificare il decoro architettonico del fabbricato, dichiarando, pertanto, nulla un’approvazione a maggioranza del gruppo dei condòmini. Nonostante la delibera dell’assemblea condominiale, alcuni dei proprietari degli appartamenti avevano messo in dubbio la stessa delibera per il possibile effetto negativo sulla facciata dell’edificio.
Inoltre, la sentenza appena descritta ha rilevato che l’intenzione di realizzare un cappotto termico avrebbe coperto gli elementi estetici originari e che caratterizzano l’edificio, ossia un rivestimento in pietra naturale e mattoni a vista. Questa modificazione edilizia avrebbe violato in modo irreversibile l’aspetto estetico dell’edificio, previsto dall’articolo 1120 del Codice Civile Italiano, ed è proprio per questo motivo che è stata rigettata dal Tribunale di Sulmona.