È possibile sfrattare un inquilino che disturba il vicinato perché troppo chiassoso? Scopri subito la risposta, ecco cosa puoi fare.
Sei un proprietario di casa e ricevi continue lamentele dal vicinato a causa del comportamento di uno dei tuoi inquilini? Ti sarà sicuramente capitata una situazione simile, soprattutto se ti sei ritrovato a gestire giovani studenti alle prime esperienze fuori casa e poco avvezzi alle regole base per una convivenza civile in contesti condominiali.
È anche vero che spesso, anzi quasi sempre, soprattutto nelle grandi città dove i palazzi ospitano un gran numero di persone, ti sarà capitato di trovare dei vicini lamentosi che alla prima problematica entrano subito in conflitto. Quando però le lamentele si moltiplicano e iniziano a provenire da persone differenti, che sono sempre state pazienti in passato, allora in quel caso è necessario cominciare a prendere sul serio un eventuale sfratto. Ma cosa dice la legge a riguardo? Si può realmente intervenire? Vediamolo subito.
La situazione si fa sicuramente più spinosa e meno giustificabile quando il rumore proviene da feste non autorizzate con grida e musica anche durante la settimana.
Ondata di sfratti in arrivo: cambia la normativa
Quando si appresta a firmare un contratto di locazione, l’affittuario si obbliga al rispetto di numerose regole. Innanzitutto, da quel momento anche per lui vigerà il rispetto del regolamento condominiale, e dovrà prestare molta attenzione agli spazi comuni come le scale, il portone, cortili, eventuali terrazze e via dicendo.
In secondo luogo, l’inquilino dovrà porre molta attenzione alle eventuali fasce orarie stabilite dall’assemblea per il riposo. Gli altri obblighi previsti discenderanno direttamente dall’articolo 1587 del Codice Civile, in base al quale l’affittuario deve servirsi dell’immobile locato seguendo la “diligenza del buon padre di famiglia”, evitando qualsiasi comportamento molesto o poco consono. Ma, quindi, esiste anche un vero e proprio diritto allo sfratto?
Nel caso in cui l’amministratore di condominio, tramite una comunicazione orale o una lettera di diffida, sempre che agisca onestamente, avverta il proprietario della situazione, quest’ultimo dovrà attivarsi e prendere provvedimenti nei confronti del suo inquilino, procedendo a sua volta con una diffida in cui presentare un’intimazione all’interruzione dei comportamenti molesti e l’avviso di una possibile interruzione del contratto di locazione con conseguente sfratto.
Infatti, la Corte di Cassazione fornisce la risposta definitiva all’interrogativo iniziale, grazie alla sentenza n. 22869 del 2020 con cui stabilisce che è possibile invocare la risoluzione del contratto per inadempienza, nel caso in cui l’affittuario non abbia mantenuto fede al suo obbligo di mantenere e usufruire dell’immobile locato con la dovuta diligenza ex art. 1587 c.c. sopra citato. L’affittuario può comunque far valere i suoi diritti contro sfratti illegittimi.