Scopriamo in quali casi è possibile procedere con la disdetta dell’affitto con effetto immediato, senza dover dare il preavviso al proprietario dell’immobile.
Quando si prende una casa in affitto si firma un regolare contratto che prevede diritti e doveri per entrambe le parti contraenti. In generale l’inquilino è il più tutelato essendo la “parte debole” mentre il proprietario deve sottostare a regole più rigide. Ma gli impegni sono assunti da entrambi.
Proponiamo qualche esempio. Il locatore ha l’obbligo di consegnare il bene in buono stato di manutenzione, di mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto e dare garanzia del pacifico godimento durante la locazione. Il conduttore deve, dal canto suo, pagare l’affitto come convenuto e prendere in consegna il bene osservando la diligenza del buon padre di famiglia nell’uso quotidiano. Il locatore, poi, deve occuparsi della straordinaria manutenzione mentre il conduttore dell’ordinaria manutenzione. Regole precise, poi, ci sono per quanto riguarda il recesso anticipato. Modalità e tempistiche variano in base alla parte che intende avanzare la disdetta.
Disdetta del contratto di affitto senza preavviso: sono queste le uniche eccezioni in cui si può fare
In generale sia locatore che conduttore devono rispettare la durata prevista nel contratto per evitare che l’inquilino si ritrovi improvvisamente senza abitazione e il proprietario senza rendita. Di conseguenza il recesso dal contratto è soggetto a rigide condizioni e sottoposto a preavviso. Ci sono però dei casi in cui si può fare la disdetta dell’affitto senza preavviso.
Fanno eccezione alcuni casi particolari ossia quelli urgenti. Ma anche in questo caso occorre dare un minimo di preavviso. Una sola condizione, invece, permette la disdetta immediata senza preavviso ossia l’impossibilità oggettiva di godimento dell’immobile. La facoltà è riservata al conduttore nel momento in cui si trova a non poter più usare la casa affittata per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Un esempio? L’immobile è pericolante e non sicuro. Oppure non è servito dalle utenze domestiche o soggetto a rumori talmente forti e continui da impedire lo svolgimento delle faccende. Al verificarsi di queste condizioni di cui l’inquino non ha colpa sarebbe consentita la disdetta immediata del contratto di affitto con l’interruzione del pagamento del canone concordato. Ribadiamo che la condizione necessaria per procedere in tal senso è l’impossibilità di utilizzare l’abitazione.
Il godimento limitato non comporta la recessione dal contratto ma la comune possibilità di disdire con preavviso di sei mesi. Questo il tempo di preavviso minimo quando gravi motivi indipendenti dalla volontà del conduttore lo obbligano a lasciare la casa.