Cosa succede se un disabile non può accedere al proprio appartamento? Tutti i provvedimenti e le indicazioni di legge che è necessario conoscere.
Quando un disabile acquista un appartamento deve necessariamente tenere conto della sua accessibilità: deve cioè accertarsi di poter raggiungere serenamente la propria casa anche tenendo conto delle proprie ridotte capacità motorie.
Cosa succede però se un condomino diventa disabile dopo aver acquistato la casa, per un incidente o per un improvviso aggravarsi di una malattia? In quel caso il condomino disabile deve rivolgersi all’assemblea di condominio chiedendo la realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche.
Rientrano in questa categoria ascensori, rampe e montascale che permettano a un disabile di superare agevolmente gli ostacoli strutturali che gli impediscono di entrare e uscire comodamente da casa propria. A questo punto l’assemblea di condominio deve esprimersi approvando o rifiutando la richiesta.
Se la richiesta viene approvata, allora tutti i condomini contribuiranno economicamente alla realizzazione delle opere strutturali necessarie. In caso contrario, il condomino disabile dovrà provvedere diversamente.
La legge stabilisce che, nel momento in cui l’assemblea condominiale si rifiuti di realizzare le opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche, il disabile avrà diritto a provvedere da solo alla loro realizzazione.
Questo significa che il condomino disabile avrà il diritto di installare sia strutture mobili e facilmente amovibili, come ad esempio un semplice servoscala, sia strutture permanenti come un ascensore. Per farlo potrà sfruttare anche parti comuni dell’edificio, come ad esempio il cortile, il giardino e la facciata del condominio.
Gli altri condomini non avranno alcuna possibilità di opporsi alla realizzazione di tali lavori perché si tratta di opere volte al superamento di barriere architettoniche e quindi indispensabili ai fini dell’accessibilità dell’edificio e alla reale abitabilità dei vari appartamenti. Il diritto dei singoli condomini di realizzare tali pere è sancito dall’articolo 1102 del Codice Civile.
Inoltre la Legge n.13 del 1989 stabilisce che, se l’assemblea di condominio si rifiuta di realizzare innovazioni finalizzate al superamento di barriere architettoniche, i condomini hanno il diritto di realizzarle a proprie spese e di propria iniziativa a partire da 3 mesi dopo la presentazione ufficiale della richiesta all’assemblea di condominio se, ovviamente, la richiesta non è stata accolta dall’assemblea.
Questo significa che durante e dopo la realizzazione dell’opera gli altri condomini non potranno lamentarsi per l’utilizzo di spazi comuni a vantaggio di un singolo abitante del condominio.