Un disabile in condominio può godere di importanti diritti, è bene che gli altri residenti lo sappiano, così da evitare disaccordi.
Un portatore di handicap gode di diritti importanti, come indicato dall’articolo 2 della Costituzione, dedicato proprio a questo tema, volto a eliminare ogni tipo di discriminazione. Questo vale a maggior ragione quando un disabile vive in condominio, dove è chiamato evidentemente a convivere con altre persone, situazione che può essere già di per sé difficile anche per chi non ha problemi di movimento a causa di eventuali differenze caratteriali che possono emergere e creare attriti.
A proteggere le persone interessate ci sono delle leggi apposite, pensate per garantire un accesso equo ai servizi e a tutte le strutture che sono presenti all’interno del palazzo. Qualora dovessero esserci problemi, è possibile rivolgersi al Tribunale per i diritti dei disabili, organizzazione fondata nel 1999 da Anffas Onlus e dalla Nazionale italiana Magistrati per dare assistenza giuridica a chi è disabile e alle loro famiglie.
Quali sono i diritti di un disabile in condominio
Sono diversi i diritti che un disabile in condominio può avanzare, è bene saperlo così da agire di conseguenza e fare in modo di sentirsi tutelato, oltre a evitare disaccordi con gli altri residenti nel palazzo. Questi possono essere di vario tipo:
- avere un posto auto vicino al portone;
- installazione di un ascensore o di un montascale per spostarsi più facilmente;
- effettuare interventi a proprie spese per rendere più facile l’accesso all’abitazione;
- richiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere più accessibile all’appartamento.
Secondo quanto stabilito dalla legge, è obbligatorio eliminare le barriere architettoniche per garantire ai disabili l’accesso a parcheggi facilmente raggiungibili e utilizzabili. È compito dell’assemblea di condominio assegnare un posto auto a ogni disabile in condominio, facendo in modo che questo sia vicino all’ingresso di casa. Negli edifici di nuova costruzione la legge 13/1989 ha stabilito non solo l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche la realizzazione di parcheggi gratuiti per i veicoli utilizzati da persone disabili vicino all’ingresso dell’edificio.
Ogni disabile può inoltre chiedere uno strumento per la salita e la discesa (un montascale), qualora non sia presente un ascensore. Si può decidere come realizzarlo: è possibile inserirlo in esterno, senza che questo influisca sulla struttura generale, o interno, senza ridurre lo spazio destinato alle scale. È possibile realizzarlo anche se non dovesse esserci un disabile in condominio, con l’idea di eliminare ogni disagio se dovesse arrivarne uno in futuro.
Il portatore di handicap ha inoltre la facoltà di chiedere all’amministratore di convocare un’assemblea per valutare la necessità di fare una serie di interventi utili a rimuovere le barriere architettoniche. È necessario che l’assemblea venga organizzata entro un tempo massimo di 30 giorni dalla richiesta, se questo non dovesse accadere il disabile potrebbe fare richiesta di rimozione dell’addetto dal suo ruolo. I lavori possono partire solo dopo avere ottenuto parere positivo dalla maggioranza dell’assemblea, come disciplinato dall’articolo 1120 del Codice Civile. I membri che non sono d’accordo devono contribuire alle spese necessarie, pur non facendo uso delle strutture che saranno aggiunte.
Qualora non dovesse arrivare parere favorevole dall’assemblea, il disabile può decidere di installare a proprie spese un montascale o strutture assimilabili che hanno la stessa funzione. Tra le azioni che sono consentite c’è, ad esempio, l’allargamento delle porte e degli ingressi, ma dopo avere informato l’amministratore, che deve dare l’ok.