Dal 30 marzo è cambiato molto in merito di bonus edilizi e il nuovo decreto legge 39-2024 è entrato ufficialmente in vigore. Ecco tutte le novità.
Tra i tanti interventi contemplati nel nuovo decreto legge spiccano sicuramente quelli inerenti il superbonus, che da quando è stato istituito ha causato non pochi problemi sia ai fruitori che alle aziende incaricate di effettuare i lavori.
Il decreto prevede modifiche proprio sulla cessione dei crediti e per lo sconto in fattura, ma anche disposizioni per la trasmissione dei dati relativi alle spese per cui si chiede la detrazione fiscale; il tutto, grazie all’aggiornamento di 4 articoli.
Novità bonus edilizi, ecco tutto quello che c’è da sapere
L’articolo 1 del Dlgs 39/24 contiene in particolare le modifiche alla cessione dei crediti e per lo sconto in fattura, ma non è l’unica novità che riguarda la fruizione dei bonus edilizi attivi al momento.
Non è passata inosservata la mossa del Governo circa la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, che causerà ulteriori disagi e un numero crescente di “esodati”. A seguito delle polemiche, è stato fatto un passo indietro solamente a favore di chi intende eseguire ristrutturazioni su edifici danneggiati dal terremoto, con particolare riferimento agli eventi sismici del 6 aprile 2009 e da quelli avvenuti dal 24 agosto 2016 in poi.
Il comma 2 dell’art. 1 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni più favorevoli, nel caso i cui
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
- siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Per quanto riguarda invece l’art. 3, si specifica come devono essere inviati i dati relativi alle spese su cui è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali.
Infatti chi ad esempio effettua lavori di ristrutturazione inerenti interventi di efficientamento e/o antisismici, deve trasmettere all’Enea (in caso di omissioni sono previste sanzioni fino a 10 mila euro) tutte le informazioni inerenti gli interventi agevolati, ovvero:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in esame negli anni 2024 e 2025
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.
Secondo il comma 2, è obbligatorio trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025
- le percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.
In base al comma 3 i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione dei descritti dati e relative variazioni sono coloro che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori
- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Maglie sempre più strette, dunque, per poter accedere ai benefit promossi dal Governo.