Conoscere queste normative è essenziale per evitare controversie e garantire una gestione equa delle spese condominiali.
In un condominio, la ripartizione delle spese è spesso fonte di dibattiti tra gli inquilini. Che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria, le discussioni su chi debba sostenere i costi possono diventare accese. La situazione si complica ulteriormente quando entrano in gioco i danni, che possono riguardare sia le parti comuni sia quelle private. Questo tema diventa particolarmente delicato quando si parla di spazi come i balconi, strutture che, seppur appartenenti ai singoli proprietari, influenzano l’intero edificio.
I balconi rappresentano un esempio chiaro di come le spese per i danni possano essere considerate sia una questione privata che condominiale. La loro esposizione agli agenti atmosferici e il loro ruolo strutturale rendono necessaria una comprensione approfondita delle normative per determinare chi debba pagare le eventuali riparazioni e risarcimenti.
Prima di procedere con l’analisi delle responsabilità è importante comprendere una differenza fondamentale. La normativa italiana distingue tra due tipologie di balconi: aggettanti e incassati. Questa distinzione è fondamentale per capire chi è responsabile delle spese di manutenzione e riparazione.
I balconi aggettanti sono quelli che sporgono rispetto al profilo dell’edificio. Essi non svolgono una funzione strutturale per l’edificio, poiché non contribuiscono alla suddivisione dei piani. Di conseguenza, la manutenzione e riparazione delle parti strutturali di questi balconi (pavimento, parapetto, ringhiera, sotto balcone) è a carico del proprietario dell’unità immobiliare.
I balconi incassati, che si trovano all’interno del perimetro dell’edificio, hanno invece una funzione strutturale e contribuiscono a sostenere e separare i piani dell’immobile. Le spese per la loro manutenzione e riparazione sono quindi divise tra il proprietario del piano superiore, responsabile della pavimentazione e dei parapetti, e quello del piano inferiore, che deve occuparsi del soffitto del balcone.
C’è però un’importante eccezione a queste regole: in entrambi i casi, gli elementi decorativi della facciata, come fregi e cornicioni, sono considerati parti comuni e le relative spese devono essere ripartite tra tutti i condomini, proporzionalmente ai millesimi di proprietà.
La responsabilità per i danni causati da un balcone, come la caduta di calcinacci o infiltrazioni d’acqua, è attribuita al proprietario della parte del balcone che ha causato il danno. Se il danno è dovuto alla cattiva manutenzione di una parte privata, il proprietario è tenuto a risarcire. Se invece il danno deriva da una parte comune, il condominio può essere chiamato a risarcire, ma può successivamente rivalersi sul proprietario responsabile. Il Codice penale prevede inoltre sanzioni in caso di pericoli per l’incolumità delle persone causati dalla mancata manutenzione.