In quali casi il cittadino ha diritto al risarcimento del Comune per danni causati dal maltempo? Scopriamo insieme cosa dice la Legge.
Incuria comunale e fenomeni atmosferici sempre più eccezionali e, purtroppo, violenti: ed ecco il mix “letale” che negli ultimi anni si sta abbattendo con una frequenza crescente sui cittadini, con conseguenze nefaste tanto sulle loro proprietà (come ad esempio le abitazioni e gli autoveicoli) quanto, nei casi più gravi, sulla loro salute ed incolumità personale.
E sempre più spesso le circostanze non hanno origini fortuite, bensì possono dipendere dall’incuria e dalla trascuratezza perpetrate per anni da parte delle amministrazioni comunali; mentre, d’altro canto, possono originare da fenomeni dirompenti, improvvisi ed impetuosi, legati al clima ed al modo in cui sta evolvendo. Allora è lecito domandarsi: quando risulta diritto del cittadino chiedere il risarcimento dei danni al proprio Comune?
Ebbene, per rispondere con chiarezza alla domanda ci viene in soccorso il Codice Civile, all’articolo numero 2051: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Dunque gli elementi da considerare sono 3: il danno, la custodia e la fortuità (ovvero l’accidentalità) di quanto accaduto.
Quando e come poter richiedere il risarcimento del danno subito
Dunque quando si verifica un danno alla persona, è necessario innanzitutto comprendere chi abbia in custodia la causa del danno e se questo sia avvenuto per motivi di fortuità oppure no. Un esempio può tornarci utile: se il ramo di un albero la cui manutenzione è responsabilità del Comune, posto nei pressi di un parcheggio pubblico, si spezza e frana sul parabrezza di un’auto parcheggiata danneggiandolo, è possibile richiedere il risarcimento?
Ebbene, dipende. Da cosa? Dal sussistere o meno dell’elemento di fortuità. In altre parole: se l’evento è stato causato da incuria, ovvero se il ramo è franato perché, pur risultando evidente e comprovata la sua pericolosità, non è stato potato nei tempi debiti ed opportunamente dal suo custode (ovvero dal Comune), ecco che non può essere considerato un caso fortuito. Dunque la responsabilità dell’Ente pubblico è, in questo caso, oggettiva e l’Amministrazione è tenuta a risarcire il danno.
Tuttavia, se al contrario l’evento è stato causato da cause imprevedibili, come un fulmine improvviso durante un temporale, in condizioni di assoluta inappellabilità nei confronti del custode (perché, ad esempio, in questo caso tutte le cure di mantenimento dell’albero erano state effettuate correttamente), come ribadito anche a livello giurisprudenziale il privato cittadino non ha diritto alcuno al risarcimento. Dunque è essenziale poter dimostrare l’effettiva responsabilità, o viceversa non responsabilità, del custode, altrimenti la fortuità degli eventi che hanno causato il danno renderanno il risarcimento non dovuto.