Dal piano di sopra del palazzo cade acqua (e non solo): devi assolutamente sapere come regolarti

Quali passi intraprendere quando il vicino del piano soprastante fa cadere acqua (o altre cose) nel nostro appartamento? 

È un grande classico delle liti condominiali – che non di rado finiscono nelle aule dei tribunali: il vicino che dal piano superiore lascia cadere dell’acqua sul malcapitato occupante del piano inferiore. Ma non solo. Pensiamo alle briciole, ai rifiuti, a sostanze liquide (tipo i detersivi).

A volte dal piano di sopra, lo sappiano fin troppo bene, possono caderci addosso pure i bisogni degli animali. Il campionario delle cose che possono piovere dai piani più alti del palazzo è piuttosto ampio, come si può vedere. In ogni caso si tratta di episodi sgradevoli che disturbano la nostra tranquillità. Può essere dunque utile capire come regolarsi in casi come questi.

Può succedere che l’inconveniente sia il frutto di una disattenzione episodica. Ma non è infrequente che la cosa si ripeta. In questo caso possiamo sicuramente parlare di negligenza o di noncuranza. Per non parlare delle volte in cui c’è del metodo in queste azioni, ovvero quando sono fatte con intenzionalità (quando insomma c’è il dolo, non solo la colpa).

Acqua (e non solo) dal piano di sopra: come difendersi

La giurisprudenza da tempo ha chiarito che chi lascia cadere acqua, briciole, rifiuti e sostanze liquide sulla testa del vicino al piano inferiore commette un reato. Nella fattispecie si tratta del reato di getto pericoloso di cose, per il quale il Codice Penale (articolo 674) prevede la reclusione fino a un mese e una sanzione fino a 206 euro. 

Come tutelarsi quando cade acqua dal piano di sopra
Ecco cosa dice la legge sul caso del vicno che fa cadere acqua (e tante altre cose) nella nostra proprietà – designmag.it

La legge punisce questo reato per dolo e per colpa. In altre parole non serve che ci sia la malafede da parte del vicino. Possiamo sporgere querela ogni volta che il vicino lascia cadere al di sotto – all’interno della sua proprietà o in una parte comune del condominio – delle cose che offendono, imbrattano o molestano le persone (include le emissioni di gas, vapori e fumo). 

E non occorre che a piovere sopra il capo del vicino sia una sostanza chimica pericolosa (come lo soda o i detergenti usati per le pulizie di casa). A costituire reato basta anche la  caduta sul balcone sottostante dell’acqua con cui innaffiamo le piante. Occorre però che il fenomeno si ripeta nel tempo. Un solo episodio non basta a far scattare il penale e ottenere il corrispondente risarcimento. 

Come testimonianza, nel procedimento penale può bastare anche la sola testimonianza della persona offesa (più convincente se comprovata da altri mezzi di prova come foto, video le dichiarazioni di altre persone, ecc.). Se la condotta si è verificata una sola volta non costituisce reato, come detto.

Rimane comunque possibile chiedere il risarcimento in sede civile fornendo una prova adeguata del danno subito. In questo caso la sola testimonianza del vicino danneggiato non basta infatti a fondare l’azione. 

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