Contratto transitorio: cosa significa e come funziona ecco a cosa bisogna fare attenzione prima di firmarlo.
Il mondo degli affitti immobiliari è vasto e variegato, offrendo diverse soluzioni a seconda delle esigenze di locatari e locatori. Tra queste, il contratto di affitto transitorio rappresenta una formula particolarmente conveniente per chi ha necessità temporanee. Ma cosa implica esattamente questa tipologia di contratto e quali sono le procedure da seguire per la sua corretta stipula?
Il contratto di affitto transitorio si configura come una modalità di locazione ad uso abitativo, disciplinata dall’art. 5 della Legge n. 431 del 1998. Questo tipo di contratto permette al proprietario dell’immobile (locatore) di concedere l’uso della propria abitazione a un inquilino (locatario) per un periodo limitato nel tempo, che può variare da un minimo di 30 giorni fino a un massimo di 18 mesi. La peculiarità del contratto transitorio risiede nella sua natura temporanea, ideale per rispondere alle esigenze non turistiche ma comunque provvisorie del locatario, come quelle legate a motivi di studio o lavoro.
Procedura e obblighi legali
Per redigere un valido contratto d’affitto transitorio è necessario seguire con attenzione le procedure previste dalla normativa vigente, evitando così possibili sanzioni penali. Il primo passo consiste nella compilazione dell’apposito modello fornito dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che deve poi essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula se la durata della locazione supera i 30 giorni.
La registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria e comporta il pagamento di un’imposta fissa minima pari a €67 all’anno o al momento della registrazione stessa. Diversamente da altre tipologie contrattuali più stabili, il contratto d’affitto transitorio non richiede una disdetta formale alla scadenza poiché termina automaticamente alla fine del periodo concordato.
Tuttavia, qualora il locatario desiderasse prolungare la permanenza oltre i termini stabiliti inizialmente, sarà necessaria una comunicazione esplicita al proprietario accompagnata dalla documentazione che giustifichi la prosecuzione dell’esigenza abitativa.
Sul fronte fiscale i proprietari possono optare per la cedolare secca sui redditi derivanti dall’affitto transitorio: questo regime fiscale prevede l’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 21% sul canone annuo oppure una ridotta al 10% in determinati casi favorevoli definiti dalla legge (ad esempio nei Comuni con carenza abitativa). È importante notare che il regime della cedolare secca elimina alcune imposte ordinarie ma preclude anche la possibilità per l’inquilino di accedere a detrazioni fiscali sulla residenza anagrafica dato il carattere temporaneo della locazione.
Comprendere appieno le specificità del contratto d’affitto transitorio consente sia ai locatori sia ai conduttori interessati ad approcciarsi con maggiore sicurezza ed efficacia alla gestione delle loro esigenze abitative temporanee.