La legge prevede la possibilità per gli inquilini di rimanere in casa nonostante la scadenza del contratto di affitto; non vale però per tutti, ma solo in determinati casi. Ecco quali.
Quando si vive in affitto con l’approssimarsi della scadenza del contratto molti inquilino vivono un periodo di fermento in attesa di novità da parte del proprietario di casa, soprattutto quando questi ha fatto sapere loro che non ha intenzione di rinnovare il contratto.
In realtà però, la legge italiana è davvero molto chiara sulla regolamentazione dei contratti di locazione e anche sul loro scioglimento finale, per cui se non si segue una determinata procedura, il contratto si rinnova anche quando le parti sono convinte del contrario.
Che significa questo? Molto semplicemente che, nella maggior parte dei casi, gli inquilini possono restare nell’appartamento anche se non c’è espressione scritta di rinnovo.
Rinnovi taciti, quando gli inquilini possono restare in affitto
Secondo quanto previsto dalla legge, il contratto di affitto è tacito e automatico ad ogni scadenza. Questo significa che, se nessuna delle due parti comunica all’altra la volontà di non rinnovare il contratto di locazione, questo viene prorogato in automatico.
Generalmente, i contratti di affitto si rinnovano con due periodi di validità; il 3+2 e il 4+4. Questo significa, per esempio, che un inquilino può rimanere in affitto nella stesso appartamento per 15 anni con un contratto 3+2 rinnovato tre volte e così via.
Inoltre, non solo se non c’è comunicazione il contratto risulta rinnovato tacitamente, ma se manca comunicazione su intenzioni differenti il contratto è da ritenersi rinnovato alle stesse condizioni; il che può riguardare, ad esempio, la volontà da parte del proprietario di chiedere un prezzo di locazione maggiorato che non può avvenire se non lo comunica con il dovuto anticipo all’inquilino.
Ma non è solo questo il caso previsto dalla legge. Fino ad ora si è visto come la mancata comunicazione determini un rinnovo tacito del contratto, ma è bene sapere che anche in presenza di questa ci sono casi in cui gli inquilini possono restare comunque nell’appartamento.
Si tratta di quei casi in cui il proprietario commette errori formali e contestabili nella comunicazione di cessazione del contratto. Queste devono avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza e sempre per mezzo raccomandata a/r o via pec, qualora quindi il proprietario avvisi in ritardo o a voce gli inquilini questi possono contestare lo sfratto e restare a vivere nell’appartamento.
Altro caso previsto, infine, riguarda l’impossibilità del locatore di rifiutare il rinnovo alla scadenza del primo contratto; solo al termine del secondo potrà farlo ma comunque provando la necessità di riavere l’appartamento (ad esempio per andarci a vivere). E in ogni caso, alla scadenza senza rinnovo il locatore ha degli obblighi nei confronti degli inquilini.