Condono edilizio: quali sanatorie sono ancora valide nel 2025?

Cerchiamo di capire che cosa sta cambiando per quanto riguarda i condoni edilizi. Tutto quello che è importante conoscere.

Ultimissime sul tema del condono edilizio e sanatorie aggiornato al 2025. Gli esperti hanno raccolto le sentenze ultime su questo argomento che interessa milioni di italiani, partendo dal decreto legge 69/2024 detto “Salva casa”, convertito con la legge 105/2024, che ha disposto nuove norme e modifiche rilevanti al Testo Unico dell’Edilizia.

Il decreto “Salva casa” in realtà non è un vero condono, ma consente la regolarizzazione di “lievi difformità edilizie” tramite una sanatoria su alcuni interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo. Gli esperti del sito specializzato in edilizia Biblus, hanno spiegato la situazione attuale, attraverso alcuni casi.

Condono 2025, le principali novità

Per quanto riguarda il Salva casa 2025, tre le novità principali ci sono:

  • l’aggiornamento delle modalità operative riguardanti l’attivazione delle condizioni contrattuali, la stima degli incentivi per interventi realizzati su strutture sanitarie pubbliche, ricomprese tra le residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale;
  • l’inclusione tra i soggetti beneficiari – Pubbliche Amministrazione anche delle Società in house, laddove realizzino gli interventi del Conto Termico sugli immobili dell’Amministrazione o delle Amministrazioni controllanti;
Casa su giardino
Condono 2025, le principali novità-Designmag.it
  • la gestione delle richieste per gli interventi realizzati per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione nei Comuni del Cratere Sisma 2016;
  • il recepimento dei nuovi obblighi di integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per interventi realizzati su nuovi edifici/ristrutturazione rilevanti;
  • chiarimenti sui requisiti di ammissibilità per la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato e l’introduzione dell’incentivazione delle pellicole solari basso emissive.

Per quanto riguarda il termine minimo per le integrazioni delle pratiche di condono, possiamo fare riferimento al caso della sentenza del TAR Sicilia, la n. 242/2025, in merito al ricorso di un cittadino privato contro il Comune di riferimento e la Regione Sicilia per non aver accolto richiesta di condono edilizio (presentata nel 1986) e per l’ordine di demolizione di un villino, per alcune difformità rispetto alla licenza edilizia del 1971.

Il Comune nel 2022 aveva richiesto un’integrazione documentale entro 30 giorni per rischio idrogeologico elevato dell’area, ma la proprietaria ha presentato la documentazione solo nel febbraio 2023, dopo un rigetto dell’istanza nel mese di gennaio. Il ricorso ha contestato la violazione del termine di 90 giorni previsto dalla legge per integrare la documentazione, l’errata applicazione del silenzio-assenso e l’eccesso di potere per l’insufficienza del termine concesso.

Il Comune da parte sua ha sostenuto la legittimità del diniego, la mancata risposta a precedenti richieste di integrazione e l’assenza del nulla osta idrogeologico. Il ricorso è stato parzialmente accolto dal TAR. La giurisprudenza spiega che l’autorità amministrativa, in caso si riscontri l’eventuale incompletezza della documentazione offerta dal richiedente, prima di adottare l’atto finale, è tenuta ad invitare l’interessato a porre rimedio, assegnando un congruo termine per ottemperare alla richiesta istruttoria.

Dall’altro lato, la mancanza del certificato di idoneità sismica, che certifica l’incompletezza della domanda, ha portato a respingere la tesi del silenzio-assenso.

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