Condono edilizio: non fare questo ‘passo falso’ perché può costarti la demolizione

Brutte notizie per chi è in attesa del condono edilizio per le nuove opere. C’è il rischio di demolizione, cosa sta accadendo?

Basta un passo falso per far scattare la demolizione di una struttura non condonata. Ci sono novità da parte del Consiglio di Stato che stanno terrorizzando tanti cittadini con riferimento al condono edilizio 2024.

Il condono edilizio è uno strumento utile per tanti cittadini. Si presenta sotto forma di Legge ordinaria che permette di regolarizzare un illecito. La violazione delle regole in materia edilizia generalmente comporta l’integrazione di un illecito sanzionabile con la demolizione. Grazie al condono edilizio si potrà rimediare al passo falso senza la conseguenza della demolizione.

Il condono fa riferimento a quegli illeciti realizzati in fase di costruzione, ampliamento o modifica di un immobile e riguarda una violazione delle norme edilizie e urbanistiche. Il primo condono risale al 1985, è stato messo in atto per contrastare l’abusivismo edilizio. Siamo nel 2024 e ancora la Legge è utile per sanare illeciti. Proprio con riferimento al condono edilizio, il Consiglio di Stato ha sottolineato con la sentenza numero 6243 del 2024 quando è possibile realizzare nuovi lavori su immobili con pendenza di condono e quando si è a rischio di demolizione.

Condono pendente e demolizione, cosa sapere per evitare il peggio

La citata sentenza tratta dell’esecuzione di nuove opere su un immobile oggetto di condono pendente. La risposta si è resa necessaria dopo un ricorso contro l’esito negativo della procedura di condono e dell’ordinanza di demolizione per nuovi lavori realizzati su un immobile con condono pendente. In più questa abitazione si trovava in una zona sottoposta a vincoli di tutela.

Condono pendente e demolizione
Condono edilizio pendente,, quando si rischia la demolizione (Designmag.it)

Una lavanderia era stata eliminata per effettuare lavori per la realizzazione di un nuovo locale dalla superficie, volumetria e sagoma plano-volumetrica differente dal precedente. Tutto questo chiedendo il condono edilizio ma senza che l’esito fosse arrivato. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che qualora ci sia una pendenza del procedimento di condono edilizio si possono effettuate lavori per conservare il manufatto a condizione che questi interventi non modifichino le caratteristiche essenziali dello stesso e la sua destinazione d’uso.

Secondo la Legge, dunque, è necessaria la permanenza dell’immobile da regolarizzare. Opere aggiuntive non sono ammesse così come l’uso di materiali differenti di costruzione. La sostituzione edilizia non è ammessa. Significa che trasformando, ampliando o completando immobili oggetto di richiesta di condono – oltretutto in un’area tutelata perché di interesse pubblico – si andrà incontro alla demolizione della nuove parti. L’immobile è da considerare abusivo, infatti, fino a che non arriverà l’esito dell’istanza di condono.

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