In tema di condono edilizio vi sono novità importanti che fanno capo ad una recente sentenza del TAR: ecco cosa prevede.
Quando si parla di abusi edilizi è essenziale conoscere con attenzione le normativa in materia di condoni e sanatorie per verificare se vi sia una possibilità, consentita dalla legge, di trovare un rimedio alla problematica. Ebbene esiste una specifica e recente sentenza del Tar Lazio Roma, la numero 1991 del 1° febbraio 2024 che interviene sull’atto del silenzio assenso e mette in chiaro le cose. Ecco cosa prevede e come comportarsi di conseguenza.
Abusi edilizi e silenzio assenso: cosa prevede la nuova sentenza del Tar
Con silenzio assenso si fa riferimento ad un efficace strumento di semplificazione dell’attività amministrativa nell’ambito di condoni e sanatorie. Il meccanismo è stato istituito dal legislatore allo scopo di andare a trovare una via d’uscita ad eventuali inefficienza della pubblica amministrazione. Questo, in particolare, per quanto riguarda le tempistiche relative alle risposte ai cittadini ma anche alle imprese, che non arrivando con la dovuta tempestività possono creare problematiche ai privati. Ebbene in tema di abusi edilizi e sanatorie tale strumento in merito ad un’istanza di condono potrà maturare, nei suoi termini di ventiquattro mesi, a partire da uno specifico ‘momento’. Come previsto dal Tar la decorrenza valida è quella della presentazione della medesima istanza.
In questo modo i privati hanno la possibilità di ottenere un cosiddetto ‘titolo abilitativo tacito’ che comporta un’autorizzazione implicita allo svolgimento dell’attività prevista senza dover risentire dei tempi dilatati dell’azione amministrativa. Nella norma si legge dunque che “il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide”. Questo a meno che il provvedimento di diniego non venga comunicato all’interessato dalla pubblica amministrazione ovvero se “entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza” a partire dalla “data di ricevimento della domanda del privato” non venga indetta una conferenza di servizi.
Attenzione però in quanto vi sono anche alcuni possibili casi di esclusione dal silenzio assenso come ad esempio gli atti ed i procedimenti il cui fine è quello di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico. Oltre che quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte all’immigrazione, alla pubblica incolumità, alla salute, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza. Sono esclusi anche gli atti legati ai casi nei quali viene imposta, dalla normativa europea, l’adozione di cosiddetti provvedimenti amministrativi formali. Ma anche i procedimenti individuati con specifici Dpcm e quelli nei quali la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come ‘rigetto’ dell’istanza.