Quando si parla di sanatoria edilizia occorre tenere presente che il certificato di agibilità non è sufficiente. Come bisogna procedere
Quando ci si trova nell’ambito di una sanatoria edilizia, il cosiddetto condono, in tanti sono portati a pensare che sia sufficiente, allo scopo di attestare la regolarità di un immobile, ottenere il certificato di agibilità. In realtà non è così e questa documentazione non risulta essere sufficiente per sanare un immobile, come peraltro chiarito anche dal Consiglio di Stato.
Come? con una specifica pronuncia, la numero 3930 datata 30 aprile. Ed è importante conoscerla nel dettaglio per capire come effettivamente si debba procedere per evitare il rischio di pesanti conseguenze dal punto di vista sanzionatorio. Ecco dunque cosa serve oltre al certificato di agibilità.
Condono edilizio, non basta l’agibilità: cosa occorre
Quando si parla di certificato di agibilità si fa riferimento ad un documento la cui funzione è quella di accertare che la realizzazione dell’immobile è avvenuta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti legate alla sicurezza, all’igiene, alla salubrità e al risparmio energetico relative a edifici ed impianti. I dettagli vengono riportati, nello specifico, nel DPR 380/2001 ed in particolare nell’articolo 24.
Per quanto riguarda invece il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie esse vengono indicate nel permesso di costruire, ovvero nel documento che ha la specifica funzione del titolo edilizio. Può essere rilasciato sia al proprietario che a chiunque abbia titolo per richiederlo.
Da solo il certificato di agibilità non va però a configurare, come ricordano gli esperti, una forma implicita di sanatoria edilizia. I giudici hanno specificato che il permesso di costruire, nello specifico, consente di ottenere il diritto di realizzare l’opera autorizzata ed il dovere, da parte dell’amministrazione comunale, di effettuare controlli ed eventuali inibizioni dell’intervento qualora venissero rilevate irregolarità.
Il certificato di agibilità pertanto non presuppone la regolarità delle opere edilizie. Come sottolineato dai giudici viene escluso il fatto che il suo rilascio possa andare ad incidere negativamente “sull’azionabilità dei poteri sanzionatori” legati all’abusivismo edilizio.
Non si va dunque a precludere la possibilità di andare a contestare, anche in un secondo momento, la presenza di difformità che gli uffici comunali potrebbero rilevare rispetto al titolo edilizio. I giudici, dunque, hanno messo in luce la differente funzione del certificato di agibilità e del permesso di costruire, confermando come il primo non risulti idoneo a rivestire una possibile valenza sostitutiva dei titoli edilizi. Insomma, per sanare l’immobile.