La vita di condominio è scandita e organizzata dall’amministratore condominiale e se ti sei chiesto come disfartene, ecco cosa fare.
L’amministratore di condominio è una figura obbligatoria in tutti gli edifici condominiali in cui sono presenti almeno otto condomini. Eppure, esiste un modo per revocare il mandato dell’amministratore anche prima del termine prefissato (di solito il mandato ha la durata complessiva di un anno). L’estinzione del rapporto tra l’amministratore e il condominio, avviene attraverso la revoca amministratore condominiale disciplinata dall’art. 1129 del Codice Civile.
Esistono due tipologie di revoca: la revoca assembleare che può essere motivata o immotivata e la revoca giudiziale, da applicare nel caso si fossero verificate gravi irregolarità da parte dell’amministratore. La revoca del servizio dell’amministratore può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea condominiale ed è immediatamente valida a prescindere dalla presenza o meno di una valida causa alla base dell’interruzione del rapporto lavorativo e di collaborazione.
Le tipologie di revoca dell’amministratore di condominio e quella per giusta causa
L’amministratore revocato, prima di terminare il suo rapporto di lavoro con il condominio, dovrà accettare e confermare la propria interruzione di rapporto e nominare il nuovo amministratore. Nel caso l’amministratore uscente ometta la nomina di un nuovo amministratore condominiale, il comportamento verrà valutato come grave irregolarità sul servizio e sarà sufficiente per giustificare la revoca di tipo giudiziale dell’amministratore di condominio.
L’interruzione del rapporto tra amministratore condominiale e condominio, può avvenire in due modi: per decisione dell’assemblea condominiale con l’organizzazione di una revoca assembleare e per mezzo dell’intervento di una autorità giudiziaria (come ad esempio un giudice), nel caso in cui uno o più condomini depositino una revoca giudiziale direttamente in tribunale. Esiste, inoltre, una terza tipologia di revoca del mandato dell’amministratore condominiale.
Il comma undicesimo dell’articolo 1129 del Codice Civile individua una serie di casi in cui l’amministratore può essere revocato per giusta causa. La giusta causa si presenta nel caso in cui i condomini tutti decidano di revocare il mandato dell’amministratore in corso d’anno o appena dopo, oppure, nel caso in cui uno dei condomini disponga all’autorità giudiziaria un ricorso dichiarando una situazione in cui l’amministratore condominiale non sta adempiendo ai suoi obblighi contrattuali.
La revoca per giusta causa è riferibile ai casi in cui l’amministratore condominiale non rende conto della gestione e compie gravi irregolarità nel corso del suo mandato. Anche non presentarsi alle convocazioni condominiali o non essere disponibile alle richieste dei singoli condomini, risultano essere gravi irregolarità che possono ledere negativamente e definitivamente sull’operato dell’amministratore.