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Normative

Condominio, c’è un nuovo obbligo per tutti i residenti: ancora guai in vista, se non lo fai devi pagare

Chi vive in un condominio è tenuto a rispettare una serie di obblighi e regole che possono migliorare la convivenza con gli altri.

Meglio vivere in una casa indipendente oppure in un condominio? Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Alcuni potrebbero infatti preferire la vicinanza ad altre famiglie, piuttosto che una casa del tutto autonoma.

Altri, invece, preferirebbero diventare eremiti piuttosto che doversi occupare dei problemi che possono sorgere in seno ai condomini. Più sono i nuclei familiari che vivono in un complesso, infatti, e più aumenta la probabilità di incorrere in problematiche di vario genere.

Pensiamo ad esempio alle riunioni o alle assemblee di condominio, oppure a eventuali danni all’edificio le cui spese vanno suddivise tra tutti gli abitanti del palazzo. Tra i tanti problemi che possono nascere, un caso preso in esame dal Tribunale di Roma ha riguardato la gestione e la trasmissione dei documenti racconti in fase di assemblea di condominio.

Sito condominiale: si può usare per condividere importanti documenti assembleari?

In particolare la disputa in esame è avventa tra l’amministratore di condominio e dei condomini che lamentavano il fatto di non aver ricevuto copia di alcuni documenti a loro necessari. Allo stesso tempo, però, l’amministratore aveva evidenziato come i suddetti documenti fossero sempre stati a disposizione dei richiedenti sul sito condominiale.

In alcuni condomini può essere aperto un sito condominiale per la gestione dei documenti, le cui spese sono a carico dei condomini (Designmag.it)

La domanda posta al tribunale (e alla quale il tribunale ha risposto) era: Il sito internet condominiale è un mezzo di comunicazione idoneo a consentire in ogni momento ai condomini la consultazione dei documenti afferenti l’attività del condominio? Stando all‘articolo 1130 bis del Codice Civile la risposta è sì.

Un sito condominiale può infatti essere usato dall’amministratore e dagli aventi diritto (solitamente gli abitanti del condominio o i proprietari degli appartamenti) per caricare documenti e accedere agli stessi. Nonché a stamparne copie per altri usi.

La diatriba in esame, dunque, si è conclusa con la sentenza numero 7767/2024 del Tribunale di Roma. La quale ha stabilito che i documenti richiesti erano sempre stati a disposizione di chi ne aveva fatto richiesta. L’obbligo sta infatti nel fare attenzione alle comunicazioni riportate con queste modalità, le quali hanno natura ufficiale e comportano il pagamento di eventuali spese sia che siano state visualizzate che non.

In alcuni casi, infatti, può rendersi necessario aprire un sito condominiale (ad esempio quando si tratta di complessi particolarmente grandi). Le spese per l’apertura e la gestione del sito, inoltre, sono a carico dei condomini, come stabilito nel comma 2 dell’articolo 1136 del Codice Civile.

Martina Di Paolantonio

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