I condomini portatori di handicap hanno diritto ad un ascensore nella struttura ove stabiliscono la loro residenza.
I precedenti sono fondamentali in casi come quello che segue. Dal 9 marzo 2017 infatti è diritto di un condomino portatore di handicap richiedere l’installazione di ascensori (e simili) che possano facilitare l’accesso agli edifici ove ha stabilito la sua residenza. Non è più necessario quindi raggiungere il numero necessario di voti a favore durante l’assemblea condominiale, in quanto pronunciarsi contro tale iniziativa significa negare al disabile il suo legittimo diritto di deambulazione. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Il caso che apre il dibattito
Alcuni condomini hanno fatto ricorso al Tribunale di Trieste, denunciando le evidenti difficoltà di due condomine, le quali erano impossibilitate a raggiungere i rispettivi appartamenti a causa di un’entrata inaccessibile in sedia a rotelle. Una volta accertata la veridicità delle argomentazioni esposte dai promotori – i quali richiedevano l’installazione di un ascensore sulla facciata dell’edificio, in prossimità del portone d’ingresso- il tribunale si è rivolto alla Corte d’Appello. Il motivo del ricorso risiede nella scelta dell’assemblea condominiale, la quale si è pronunciata per ben due volte contro l’iniziativa (secondo la legge, i lavori condominiali fanno concordati con il quorum deliberativo).
Ebbene, la Corte d’Appello – in seguito all’esamina del ricorso esposto presso il Tribunale di Trieste – ha rigettato la richiesta in quanto l’installazione dell’ascensore non avrebbe comunque risolto il problema di deambulazione delle condomine, “dovendo fermarsi sul pianerottolo dell’interpiano con dieci gradini da percorrere a piedi”. I condomini, non contenti della sentenza della Corte d’Appello, si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione. Secondo quest’ultima, quanto stabilito dalla Corte d’Appello violava la legge n.13 del c.c., la quale stabilisce che “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere […] le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese le strutture occorrenti”.
L’edificio condominiale presentava quelle che secondo la Corte di Cassazione sono appunto “barriere architettoniche”, responsabili dell’impossibilità a raggiungere l’appartamento delle condomine coinvolte. L’installazione dell’ascensore sulla facciata dunque deve considerarsi “indispensabile ai fini dell’accessibilità” della struttura. Sulla base delle argomentazioni esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha acconsentito alle richieste di coloro che hanno esercitato pressione affinché i diritti delle due condomine venissero rispettati. Si crea così un precedente, il quale potrà essere richiamato all’attenzione ogniqualvolta si presenti un caso simile.