Chi sostiene quali costi? Un approfondimento sull’equilibrio delle spese condominiali e la loro rilevanza nel contesto immobiliare.
L’acquisto di una casa è un passo cruciale, ma spesso nasconde intricati dettagli legali, come la divisione delle spese condominiali. La recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, in merito alla responsabilità delle spese straordinarie in condominio, ha riportato l’attenzione su un aspetto fondamentale: chi, tra acquirente e venditore, è tenuto a coprire determinati costi dopo la conclusione della compravendita?
Scopriamo come questa decisione giudiziaria influenza e chiarisce la ripartizione delle spese tra le parti coinvolte nell’acquisto di un immobile condominiale.
Acquirente e venditore in condominio: la divisione delle spese straordinarie
La recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2745 del 26 settembre 2023, ribadisce un principio fondamentale nel contesto delle vendite immobiliari condominiali. Il caso riguardava la divisione delle spese per lavori straordinari di manutenzione successivi alla vendita di un’unità immobiliare.
Contesto della controversia
Nel caso specifico, l’acquirente dell’unità immobiliare aveva intentato azione legale contro il venditore, richiedendo il rimborso delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea subito dopo la conclusione della compravendita. L’acquirente affermava che il venditore dovesse contribuire alle spese in quanto l’assemblea aveva già discusso e pianificato tali interventi prima della conclusione della vendita.
Decisione della Corte d’Appello di Milano
La Corte ha respinto l’appello dell’acquirente, confermando la decisione di primo grado. Fondamentalmente, la sentenza si basa sul principio che l’obbligo di coprire le spese dei lavori straordinari deliberati dopo la vendita spetta al proprietario dell’immobile al momento in cui l’assemblea ha deciso tali interventi. Questa delibera assembleare costituisce l’obbligazione relativa ai costi dei lavori.
Chi paga le spese?
Se non c’è accordo esplicito tra venditore e acquirente sulla divisione delle spese straordinarie, il proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare è responsabile di tali costi. Anche se i lavori sono eseguiti successivamente alla vendita, l’obbligo di pagamento grava sul proprietario dell’immobile al momento della decisione assembleare, che crea l’obbligazione stessa.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano si allinea alla consolidata giurisprudenza in materia. In sintesi, stabilisce che se i lavori straordinari sono deliberati dopo la vendita, l’obbligo di pagamento delle spese ricade sull’acquirente, poiché la delibera assembleare costituisce l’obbligazione relativa a tali costi.
Questa decisione riflette un principio di giustizia nei confronti delle parti coinvolte in transazioni immobiliari condominiali, garantendo chiarezza e stabilità nella ripartizione delle spese straordinarie.