Come si può applicare l’aumento al contratto di affitto con cedolare secca (3+2)? Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la normativa in merito.
Il contratto di locazione 3+2 è un contratto agevolato, in alternativa al contratto di canone libero. Questa tipologia di contratto è determinato da accordi locali stabiliti dal Comune e organizzazioni rappresentate da inquilini e proprietari.
Il canone concordato considera vari aspetti: i mq dell’immobile: l’ubicazione dell’immobile; la rendita catastale; la presenza di servizi accessori (ad esempio box auto, cantina, eccetera).
Aumento del contratto di locazione a canone concordato con cedolare secca
L’aumento del canone di locazione è possibile solo in fase di rinnovo contrattuale. La normativa che regola la cedolare secca (Dl n. 23 del 2011 all’articolo 3) precisa che non è possibile effettuare aggiornamenti del canone durante la durata del contratto. Non sono previsti neanche gli aggiornamenti del canone in base agli indici ISTAT.
L’aumento del canone è possibile solo al termine del contratto o nel caso di rinnovo. Inoltre, è necessario l’accordo tra le parti, con la stipula di un nuovo accordo di rinnovo e con un canone di locazione diverso.
Il contratto a canone concordato, presenta delle agevolazioni fiscali sia per il proprietario sia per l’inquilino. I proprietari degli immobili possono a livello fiscale: utilizzare un imponibile ridotto di circa il 67% rispetto all’85% di un contratto libero; l’imposta di registro è ridotta al 1,4% e di un’aliquota del 10% con un contratto agevolato 3+2. Il contratto concordato deve riportare il timbro e la firma dell’associazione di categoria inquilini o proprietari.
Le agevolazioni per gli inquilini prevedono una detrazione fiscale di 495,80 euro per un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. La detrazione diminuisce a 247,90 se il reddito complessivo si colloca tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.
Il contratto ha una durata di locazione di tre anni, rinnovabile automaticamente per altri due anni. Alla scadenza il locatore e il conduttore possono rinnovare il contratto per altri tre anni più due.
Nel caso di rinnovo, la richiesta all’affittuario deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (AR). L’invio può essere effettuato anche a mezzo la PEC (Posta Elettronica Certificata). L’inquilino dovrà comunicare il suo consenso scritto, sia per il rinnovo sia per l’aumento del canone di locazione. Anche in questo caso la comunicazione deve essere inviata per raccomandata o tramite PEC.
Quando l’inquilino ha inviato il suo consenso, bisognerà stipulare un nuovo contratto e dovrà essere registrato all’Agenzia delle Entrate in regime di cedolare secca, utilizzando il modello RLI. La registrazione può avvenire entro trenta giorni dall’inizio della nuova annualità.