Vendere casa prima del saldo Imu: chi deve pagare e come calcolare l’imposta per i mesi di possesso e trasferimento di proprietà
Vendere una casa prima della scadenza del saldo IMU non esonera dal pagamento dell’imposta per l’anno in corso. L’IMU è un’imposta legata al possesso degli immobili e deve essere versata sia dai proprietari al 100% che da chi detiene diritti parziali sull’immobile, come l’usufrutto o l’enfiteusi.
Il calcolo dell’imposta dipende dalla percentuale di possesso e dai mesi durante i quali si è mantenuto il possesso dell’immobile nell’anno di riferimento. Per esempio, se un individuo detiene il 40% di un immobile per sette mesi durante l’anno, pagherà l’imposta solo per quella percentuale e per il periodo di possesso.
Il pagamento dell’IMU è strutturato su due scadenze annuali: la prima riguarda l’acconto che scade entro il 17 giugno, mentre la seconda riguarda il saldo, che deve essere versato entro il 16 dicembre di ogni anno. Il saldo IMU rappresenta il conguaglio finale, calcolato tenendo conto della situazione aggiornata del contribuente e degli eventuali cambiamenti nella proprietà. La scadenza del 16 dicembre segna quindi il termine per il pagamento finale dell’imposta
. Un aspetto importante riguarda il caso in cui si venda un immobile prima della scadenza del saldo. Anche se il venditore ha ceduto la proprietà, rimane comunque obbligato al pagamento dell’IMU per i mesi in cui ha effettivamente posseduto l’immobile. Ad esempio, se una persona vende una seconda casa il 18 ottobre, l’imposta sarà dovuta per i dieci mesi precedenti, ossia da gennaio a ottobre. L’acquirente, che subentra il 18 ottobre, sarà responsabile dell’IMU per i due mesi successivi, novembre e dicembre.
Chi paga l’IMU dopo la vendita di un immobile?
Per determinare chi deve pagare e quanto, si applicano alcune regole precise. Se il possesso di un immobile supera la metà dei giorni di un mese, l’intero mese viene attribuito al contribuente che lo possiede.
Nel caso di un cambio di proprietà, il giorno del trasferimento è assegnato al nuovo proprietario, mentre se il mese è condiviso equamente, l’imposta viene attribuita all’acquirente. Queste regole stabiliscono la corretta suddivisione dell’IMU tra venditore e acquirente. Il venditore, pur avendo ceduto la proprietà, dovrà calcolare e versare il saldo IMU relativo ai mesi di sua competenza, considerando anche eventuali differenze rispetto all’acconto già versato a giugno.
L’acquirente, invece, sarà responsabile dell’imposta per i mesi successivi all’acquisto, con la scadenza fissata anch’essa al 16 dicembre. Per quanto riguarda le abitazioni principali, la normativa prevede l’esenzione dall’IMU, a meno che l’immobile non rientri nelle categorie catastali di lusso. Se la casa venduta era abitazione principale non di lusso per il venditore e lo è anche per l’acquirente, non sarà dovuto nulla in sede di acconto e nemmeno al momento del saldo. Questo vantaggio fiscale, però, non si applica alle seconde case, che sono sempre soggette all’IMU.