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Normative

Casa venduta all’asta: tempi e modalità per lasciare l’immobile

La casa venduta all’asta se occupata dal debitore, prevede dei tempi precisi per liberare l’immobile dall’atto di trasferimento emanato dal Giudice.  

Se la casa venduta all’asta è aggiudicata, ci sono dei tempi da rispettare che possono influenzare la liberazione da parte del debitore dell’immobile.

In effetti, il tempo per lasciare l’immobile, non è uguale per tutti ma è influenzato da vari fattori, ad esempio: il tipo di asta, la tempistica di pagamento da parte dell’aggiudicatario, la presenza di anziani o minori nell’immobile.

Casa venduta all’asta: tempi e modalità per lasciare l’immobile

La liberazione della casa venduta all’asta, non è immediata con la vendita. Infatti, l’acquirente per diventare proprietario deve versare il saldo del prezzo dell’asta. Finché tale pagamento non è effettuato il bene resta ancora in possesso del debitore. Il saldo del prezzo di asta, ha una scadenza che di solito è tra 90 e 120 giorni. Se l’aggiudicatario entro tale termine non effettua il pagamento, l’immobile ritorna in asta e l’aggiudicatario perde l’acconto versato.

Casa venduta all’asta: tempi e modalità per lasciare l’immobile (Designmag.it)

Unitamente al saldo del prezzo d’asta, o al massimo entro trenta giorni, l’aggiudicatario deve presentare al delegato alla vendita, un’istanza con ordine di liberazione dell’immobile. A emettere tale ordine è il Giudice dell’Esecuzione, insieme al decreto di trasferimento.

Un passo fondamentale che determina i tempi di liberazione dell’immobile, è il saldo del prezzo d’asta, ed è importante sia per l’acquirente che diventa proprietario dell’immobile, sia per il debitore, in quanto solo dopo il saldo, il Tribunale trasferisce la proprietà all’acquirente.

Attraverso il decreto di trasferimento, l’acquirente diventa proprietario, se si presenta anche l’istanza di liberazione dell’immobile, il Giudice stabilisce il periodo massimo in cui il debitore deve lasciare l’immobile. In genere tale periodo oscilla tra i 60 e 120 giorni dall’emissione del decreto di trasferimento.

Questa procedura è valida per le procedure esecutive approvate dopo il 13 febbraio 2019 ed è valida solo per gli immobili destinati ad uso abitativo. Per le procedure prima del 13 febbraio 2019, non è necessario presentare istanza di liberazione dell’immobile, è emessa in automatico dal Giudice dell’Esecuzione immobiliare unitamente al decreto di trasferimento.

Le cose si complicano se nella casa pignorata abitano dei figli minorenni. In questo caso il Giudice, con la presenza di figli minori potrebbe rallentare il processo di liberazione, ma non rappresenta un ostacolo. Trascorsi i 120 giorni, se il debitore non libera l’immobile, possono intervenire gli assistenti sociali che hanno il compito di trovare una soluzione abitativa alternativa per la famiglia. Anche nel caso in cui vivano anziani o disabili, l’iter è lo stesso per i figli minori.

Angelina Tortora

Giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Campania, ragioniera commercialista iscritta all'ordine dei Revisori Legali. Si occupa di tematiche fiscali e previdenziali. Aiuta il lettore nel disbrigo delle pratiche, dalle più semplici alle più complesse. Direttrice della testata giornalistica InformazioneOggi.it, impegnata in vari progetti editoriali e sociali. Profilo Linkedin

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