Casa: se il vecchio proprietario aveva debiti i guai sono peggiori di quel che credi

Cosa succede se il precedente proprietario del tuo immobile aveva dei debiti? Le conseguenze secondo la normativa vigente.

L’acquisto di un immobile non è sempre possibile e sono poche le persone che possono contare sul duro lavoro svolto dai genitori in precedenza per avere una casa di proprietà. In questi fortunati casi, il genitore solitamente si occupa di effettuare la donazione a favore del figlio il prima possibile, evitando così che la donazione stessa possa essere contestata per qualsiasi ragione.

Ma cosa succede nel caso in cui il donante abbia dei debiti pregressi o sviluppi dei debiti poco dopo aver effettuato la donazione? I debiti contratti dal precedente proprietario dell’abitazione passano a chi riceve la donazione? E cosa succede se la casa data in donazione al figlio è gravata dall’ipoteca? La donazione è revocabile? C’è rischio nel caso in cui il donante abbia ricevuto una cartella esattoriale.

Tutti questi dubbi nascono poiché in caso di eredità, i figli ereditano dai genitori sia gli averi che i debiti. L’unico modo che hanno i figli per non dover pagare i debiti dei genitori solitamente è la rinuncia all’eredità, ma questo comporta anche la rinuncia agli eventuali beni. Proprio per tale ragione molti effettuano la donazione prima che vi sia l’esigenza di un rifiuto dell’eredità, questo basta a mettere al sicuro il ricevente.

Casa in donazione: cosa succede in caso di debiti del precedente proprietario

La prima cosa da chiarire in merito alla donazione di un immobile  è che il debito a carico del donante non passa insieme alla donazione, ma rimanere a chi lo ha contratto. L’onere di saldare i debiti è regolato da un contratto stipulato tra creditore e debitore, dunque il primo potrà rivalersi solo sul secondo e non coinvolgere soggetti terzi, nemmeno se questi sono familiari del debitore.

Debiti a carico del precedente proprietario
Quando i debiti sono di ostacolo alla donazione – designmag.it

La legge dunque stabilisce che il debito del donatore non passi automaticamente al ricevente, nemmeno se questo è il figlio. Ci sono però due eccezioni a questa regola generale, la prima riguarda l’ipoteca della casa donata. Se infatti un debito con il fisco o con un soggetto terzo che non riguardi l’immobile stesso non è trasferibile, se il debito riguarda la casa oggetto della donazione la situazione è differente: se la casa ricevuta in donazione è gravata da un’ipoteca, dunque, questa passa al ricevente con annesso debito.

C’è un secondo caso in cui il debito del donante può essere ostativo o causare problemi al ricevente. Se infatti la casa donata è l’unica garanzia di estinzione del debito o l’unico bene in possesso del debitore, il creditore può bloccare la donazione chiedendone la revoca per garantire il proprio diritto di avere indietro il proprio credito.

L’azione di disturbo della donazione da parte del creditore può avvenire solamente se il debitore non possiede altri beni – come un altro immobile di proprietà – e solo se arriva entro i 5 anni dall’iscrizione della donazione nei registri degli immobili.

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