Il proprietario di un immobile ristrutturato con il Superbonus può vendere la casa? Vediamo quali sono le direttive della normativa.
La riqualificazione dell’abitazione con Superbonus prevede obblighi da rispettare non solo prima e durante gli interventi ma anche successivamente alla chiusura del lavori. In particolare c’è un riferimento normativo che disciplina la vendita della casa.
Il Superbonus è un Bonus edile molto discusso perché negli anni ha dimostrato di avere troppi difetti che hanno messo in grave difficoltà i cittadini. L’iniziale aliquota del 110% ha fatto sperare gli italiani di poter ristrutturare casa senza spese e così è stato per molte famiglie che devono ritenersi fortunate. In tanti altri casi, infatti, l’iniziale concessione del Superbonus si è rivelata “sbagliata” e alla fine i contribuenti hanno dovuto pagare di tasca propria gli interventi effettuati.
Questo a causa dei tanti cavilli poco noti della misura, delle modifiche apportate nel tempo, dei problemi con le attività edili. Nel 2024 l’aliquota del Superbonus è scesa al 70% e il Bonus non concede più lo sconto in fattura o la cessione del credito ma solo la detrazione. Significa che le famiglie non vedono la misura come un aiuto concreto per ristrutturare casa. Ma torniamo a chi è riuscito a sfruttare al meglio l’agevolazione. Quali sono gli obblighi oggi?
La normativa prevede un’imposta del 26% sulla plusvalenza generata dalla compravendita dell’immobile nel momento in cui si cede un immobile riqualificato con il Superbonus 110%, 90% e 70%. Questa maxi tassa è ora operativa e deve essere corrisposta indipendentemente dal fatto che gli interventi siano stati effettuati dal proprietario oppure dal conduttore, comodatario o familiare convivente del proprietario.
Tutti i dettagli della plusvalenza con conseguente tassazione sono contenuti nella Circolare numero 13E del 2024 dell’Agenzia delle Entrate. La tassa scatta se l’abitazione dovesse essere venduta prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusone della ristrutturazione. Fanno eccezione la casa adibita ad abitazione principale e l’immobile ricevuto per successione o donazione.
La normativa, nello specifico, precisa che non sono soggette a tassazione sulla plusvalenza le abitazioni principali, la prima casa del proprietario nei dieci anni precedenti la cessione o nel periodo compreso tra l’acquisto e la cessione, gli immobili ereditati o con proprietà trasferita tramite atto di donazione. La tassazione sulla plusvalenza, dunque, riguarda in particolare la seconda casa. La prima casa viene invece tutelata dal Governo. La normativa vale anche per la vendita degli appartamenti in un condominio.