Quando acquistiamo una casa, tra le domande che ci poniamo c’è: chi deve pagare le spese condominiali arretrate? Cosa dice la legge in merito a questa annosa questione.
I rapporti che regolano proprietari degli immobili, inquilini e condominio sono sempre molto delicati e suscettibili di varie interpretazioni normative. Oggi proveremo a rispondere, sulla base di quello che dice la legge, a una domanda che si pongono in tanti. Chi deve pagare le spese condominiali arretrate?
L’acquisto di una casa è un passaggio cruciale nella vita di tutti noi. Spesso ci concentriamo sull’esame delle macro-questioni (e dei potenziali macro-problemi), ma trascuriamo dinamiche più terrene e che ci sembrano meno importanti, come quelle condominiali. Invece, come stiamo per scoprire, non dovremmo assolutamente farlo.
Chi compra casa dovrebbe sempre informarsi preventivamente dallo stato dei pagamenti del venditore e dell’eventuale presenza di debiti non estinti. Quando viene effettuata una compravendita, i notai solitamente richiedono una dichiarazione dell’amministratore che attesti l’inesistenza di pendenze per spese condominiali. La questione non è così semplice dato che sul punto si è recentemente dovuto pronunciare il tribunale di Roma.
Se al momento della compravendita immobiliare sull’atto notarile viene dichiarato che l’appartamento è libero da pendenze, l’amministratore può comunque chiedere al nuovo proprietario di saldare le spese condominiali vecchie? In merito a questo punto possiamo attingere per una spiegazione a una sentenza del Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Secondo la legge, l’acquirente di un appartamento è corresponsabile, insieme al venditore, delle spese condominiali non saldate relative all’anno del rogito e quelle relative all’anno precedente. Per le spese precedenti a questo periodo, il debitore unico rimane il vecchio proprietario. Con la sentenza 7254/2023 del Tribunale di Roma, si è stabilito che l’acquirente non è libero da ogni responsabilità. È bene sapere che la dichiarazione depositata dal notaio, dunque, può non essere sufficiente. L’amministratore, infatti, non è autorizzato a “quietanzare” i crediti del condominio, compito che spetta solo all’assemblea.
Se l’acquirente si trova a dover pagare spese arretrate non dichiarate, può rivalersi contro il venditore che ha taciuto sull’arretrato e, in caso di errore nella dichiarazione dell’amministratore, può anche chiedere a quest’ultimo un risarcimento per i maggiori oneri sostenuti. Tuttavia, il compito del notaio è solo quello di attestare ciò che viene dichiarato in sua presenza, non di verificare l’esattezza delle affermazioni.