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Normative

Brutta notizia per il bonus fotovoltaico: se non fai attenzione, dichiari un reddito più alto e aumentano le tasse

La vendita di energia in esubero ricavata dal fotovoltaico va segnalata nel 730. L’Agenzia delle Entrate ricorda che contribuisce all’aumento di reddito.

Quando si installa un impianto fotovoltaico l’energia che viene prodotta in eccesso per il consumo domestico viene automaticamente immessa nella rete elettrica. Di fatto si vende questa energia in surplus alle compagnie le quali a loro volta la erogano ad altri clienti; questo genera un credito energetico da parte del proprietario dell’impianto.

L’energia in eccesso viene a tutti gli effetti pagata -le cifre del 2024 per il 2023 si attestano a 8,5 cts/kWh rispetto ai 22 centesimi dell’anno precedente. In effetti il proprietario dell’impianto diventa venditore a sua volta di energia; questo porta a generare reddito che deve essere dichiarato nel modello 730. A ricordarlo un nota dell’Agenzia delle Entrate che risponde al quesito e che permette di evitare intoppi fiscali.

L’energia in eccesso fa reddito, come dichiararla e come è cambiata la normativa

Più di una volta l’Agenzia delle Entrate (AdE) è entrata nel merito per rispondere alle domande specifiche dei contribuenti e in ogni occasione ha ricordato che il contributo erogato al titolare dell’impianto fotovoltaico per la vendita di energia in eccesso contribuisce alla produzione di reddito il che vuol dire che deve essere inserito nei “redditi diversi” e dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi. L’AdE ha anche ricordato che questa normativa riguarda persone fisiche che non esercitano attività di impresa ovvero impianti fotovoltaici installati per la produzione di energia domestica.

Il credito economico ottenuto dalla vendita dell’energia in esubero va dichiarato in “redditi diversi” -designmag.it

L’incentivo economico che si ricava rientra nel cosiddetto ritiro dedicato e che indica proprio la vendita diretta del surplus energetico ai gestori e che dal 1° gennaio 2024 è andata a sostituire lo “scambio sul posto“.

In caso di normale produzione di energia per uso domestico, la tariffa non costituisce di per sé un reddito imponibile, mentre è soggetta a tassazione quando viene prodotta nell’esercizio di un’attività di impresa. L’erogazione delle tariffa incentivante non avviene sulla base della sola installazione dell’impianto fotovoltaico, ma in funzione della quantità di energia prodotta annualmente e calcolata con un apposito contatore. La ratio di questo incentivo non è, quindi, quella di favorire la realizzazione dell’investimento quanto piuttosto spingere sempre più soggetti alla produzione di energia tratta da fonti rinnovabili.

Con il cambio della normativa a partire dall’inizio del 2024 si permette solo il ritiro dedicato dell’energia in esubero, pur non avendo rilevanza dal punto di vista dell’IVA, incide comunque sui redditi diversi, in quanto l’entrata economica garantita dalla vendita di energia in eccesso è riconducibile ad una attività commerciale svolta occasionalmente e di conseguenza imponibile tra i redditi diversi.

Anna Peluso

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Anna Peluso