Il coniuge può ottenere le detrazioni di un bonus ristrutturazione pur non essendo proprietario dell’immobile? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Tra i quesiti che fanno capo agli interventi di ristrutturazione su un immobile e alle relative agevolazioni che oggi se ne possono trarre, uno in particolare è decisamente interessante da affrontare. Ci si domanda cioè se le detrazioni riguardanti tali interventi siano un beneficio del solo proprietario dell’immobile o se anche un eventuale coniuge non proprietario possa riceverle. Può infatti capitare la casistica nella quale, essendo fiscalmente incapiente, il proprietario della casa non possa fruire delle detrazioni fiscali.
Dovrebbe cioè pagare gli interventi per intero senza ricevere nulla indietro nell’arco dei dieci anni seguenti. Ricordiamo che con capienza fiscale si fa riferimento all’ammontare dell’Irpef che annualmente viene versato: proprio su questa quota si calcola il massimale relativo agli interventi da portare in detrazione; ma se non si vesta alcuna imposta o il versamento è in quantitativo inferiore rispetto alla quota di detrazione che spetta, si perderà parzialmente o totalmente l’agevolazione fiscale.
Bonus ristrutturazione e detrazioni: anche il coniuge non proprietario ne ha diritto?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, qualora vengano rispettati determinati requisiti, anche il familiare convivente con il proprietario dell’immobile può sfruttare le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione. E recentemente ha fornito delucidazioni proprio sul caso di una moglie proprietaria al 100% ma incapiente e del coniuge che si è fatto carico delle spese di ristrutturazione condominiali effettuando pagamenti tracciabili. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche il familiare convivente ha diritto alla detrazione per tali spese, purché sia proprio egli stesso ad aver sostenuto questi costi.
Inoltre l’amministratore di condominio dovrà essere informato dal proprietario incapiente del fatto che il pagamento delle spese è stato effettuato dal coniuge non proprietario. L’amministratore di condominio dovrà dunque fornire indicazione all’Agenzia delle Entrate in merito al soggetto che ha sostenuto le spese, che diventerà dunque il contribuente al quale le detrazioni dovranno essere riconosciute in dieci rate di uguale importo erogate annualmente.
Ci si domanda però anche quale codice fiscale vada inserito nella dichiarazione dei redditi per poter concretamente beneficiare di queste detrazioni. Ovvero va indicato quello del coniuge non proprietario oppure quello del proprietario incapiente? L’Agenzia delle Entrate ha anche a tal proposito fornito una precisazione specificando che nella sezione “Comunicazioni spese edilizie su parti comuni condominiali” del modello 730 occorrerà indicare il codice fiscale del contribuente che materialmente ha effettuato i pagamenti. Pertanto, anche in questo caso, del coniuge non proprietario.