Il bonus prima casa in alcuni casi è vincolante e con l’usufrutto si rischia di restituire i soldi al Fisco, ma esiste una scappatoia legale per risolvere.
La normativa prevede che l’usufrutto su una nuova abitazione destinata ad abitazione principale fa perdere il bonus casa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto molto delicato e anche molto comune tramite risposta ad un interpello del 4 ottobre 2024 al numero 192/E.
Se un immobile è stato acquistato beneficiando del bonus prima casa è venduto prima dei cinque anni, non si perdono i vantaggi se si acquista un altro immobile entro un anno dalla vendita da adibire ad abitazione principale. Inoltre, sulla nuova abitazione è necessario vantare la piena proprietà.
Nell’interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’usufruito su una nuova abitazione da destinare ad abitazione principale non permette di continuare a usufruito delle agevolazioni prima casa (bonus prima casa) in quanto non ci sarebbe la piena proprietà. Come sopra specificato un nuovo acquisto deve avere il diritto di piena proprietà per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Pertanto, nel caso di immobili con il solo diritto di usufrutto, non è soddisfatto il requisito di totale proprietà, ma solo il diritto di godimento del bene. In questo caso si perde il diritto a godere delle agevolazioni legate alla prima casa e si dovranno pagare le imposte non pagate in origine.
Nello specifico con la decadenza del bonus prima casa, il Fisco chiede la restituzione delle agevolazioni con applicazione delle relative sanzioni. L’interpello precisa che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento di immobile a titolo gratuito o oneroso, con le agevolazioni riguardanti la “prima casa”, prima del termine dei cinque anni dalla data dell’acquisto, sono dovute le imposte non pagate all’atto dell’acquisto (imposta di registro, catastale e ipotecaria nella misura ordinaria) con l’applicazione di una sovrattassa del 30 per cento delle stesse imposte.
Tuttavia, se il contribuente procede all’acquisto di un immobile da adibire all’abitazione principale, entro un anno dalla vendita della prima abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa solo con il diritto della piena proprietà, le disposizioni sopra descritte non si applicano. Il contribuente in questo caso potrà continuare ad usufruire del bonus casa e non dovrà pagare le imposte in misura ordinaria e la sovrattassa al Fisco.