Bonus mobili di casa: la fattura deve indicare la residenza? Attenzione al chiarimento

I bonus per ristrutturazione e arredamento offrono importanti detrazioni fiscali, ma hanno anche stringenti requisiti da rispettare.

I bonus fiscali per la ristrutturazione delle case rappresentano un’importante opportunità per molti proprietari di case. Tra questi incentivi, il Bonus Ristrutturazione e il Bonus Mobili sono tra i più utilizzati. Il primo consente una detrazione del 50% delle spese sostenute per rinnovare immobili residenziali, mentre il secondo permette di ottenere una detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. In entrambi i casi, però, per beneficiare di questi bonus è essenziale rispettare una serie di requisiti normativi, tra cui la tracciabilità dei pagamenti.

Una delle domande più frequenti riguarda l’emissione della fattura per il Bonus Mobili. In particolare, ci si chiede se sulla fattura debba essere indicato l’indirizzo di residenza dell’acquirente o l’indirizzo dell’immobile ristrutturato. Questo dubbio può creare confusione e incertezze tra i contribuenti che desiderano usufruire correttamente degli incentivi. Per fortuna, molti esperti della materia sono disponibili a fornire risposte approfondite.

La fattura deve indicare la residenza? Cosa sapere per non perdere il diritto al bonus

Per chiarire questa questione, l’avvocato Andrea Mifsud ha fornito una risposta dettagliata all’interno della rubrica “Chiedi all’esperto” del Corriere della Sera. Secondo l’esperto, non è necessario richiedere nulla di specifico al venditore dei mobili riguardo all’indirizzo da indicare in fattura, ma è utile informarlo per organizzare i pagamenti e la compilazione delle fatture secondo le norme vigenti.

la fattura per il bonus mobili deve indicare la residenza
La corretta documentazione permette di accedere agli incentivi fiscali senza complicazioni – designmag.it

Le fatture o gli scontrini devono contenere il codice fiscale dell’acquirente e specificare la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati, insieme alle ricevute di pagamento. Se scontrini o fatture non riportano i dati del compratore, è comunque possibile accedere al bonus purché la transazione sia riconducibile al titolare del bancomat, in base ai dati della transazione (negoziante, importo, data, ora). L’indirizzo indicato deve essere quello del domicilio fiscale del contribuente.

Per usufruire del Bonus Mobili, sono accettati diversi metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, carte di credito o debito. Non sono invece ammessi contanti, assegni bancari o altri metodi di pagamento. Per quanto riguarda i bonifici, a differenza delle detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni che richiedono un bonifico bancario parlante (soggetto a ritenuta), è sufficiente un normale bonifico bancario o postale. Le stesse modalità sono richieste per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni, anch’esse agevolabili.

Infine, secondo l’esperto non è necessario indicare il numero di CILA nelle fatture. Sebbene non sia vietato menzionarlo nella descrizione della prestazione o cessione di beni nel documento fiscale, la sua presenza non è un requisito per accedere al bonus. Questo chiarimento elimina una delle maggiori preoccupazioni dei contribuenti, permettendo loro di gestire con maggiore serenità la documentazione necessaria per ottenere gli incentivi fiscali.

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