La Comunicazione numero 145 dell’Agenzia delle Entrate annuncia novità in merito al Bonus casa e fa gioire le famiglie.
Le puntualizzazioni dell’Agenzia delle Entrate sono molto utili per conoscere i cavilli che molto spesso vengono ignorati dagli interessati. Una recente comunicazione ha come oggetto le agevolazioni prima casa dedicate alle famiglie italiane.
La Legge non ammetterà ignoranza ma restare dietro a tutti i cavilli normativi e le indicazioni con riferimento ad ogni Bonus o agevolazione non è semplice. Spesso si trovano in difficoltà anche l’INPS, l’Agenzia delle Entrare o la Cassazione nell’interpretare una norma o nel definirne le variabili che determinano una decisione piuttosto che un’altra. Figuriamoci le difficoltà interpretative dei cittadini lontani dal conoscere la terminologia tecnica o le infinite possibilità da considerare.
Insomma, spesso le risposte agli interpelli dell’AdE sono l’unico modo per riuscire a dare un senso ad un dubbio e per evitare di commettere errori che costerebbero caro. Oggi approfondiamo la risposta numero 145 del 4 luglio 2024 con oggetto il contratto a favore di terzo qualora questo intendesse fruire delle agevolazioni prima casa. L‘agevolazione prima casa, ricordiamo, è disciplinata dalla Nota Ilbis in calce all’articolo 1 della Tariffa.
Contratto a favore di terzo e agevolazione prima casa, le puntualizzazioni dell’AdE
In ambito di un contratto a favore di terzo che vuole fruire delle agevolazioni prima casa, il terzo dovrà rendere la dichiarazione in cui attesta di voler profittare della stipulazione in proprio favore oltre alle dichiarazioni indicate nella Nota IIbis. Solo in questo modo potrà rendere effettivo l’acquisto. L’agevolazione riguarda l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso dell’immobile in cui si risiede con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/g e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’uso e usufrutto dell’abitazione qualora sussistano alcune specifiche condizioni.
Parliamo dell’obbligo che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui risiede l’acquirente o ne stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. In più nell’atto di acquisto l’acquirente dovrà dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà, uso o usufrutto di un altro immobile nello stesso territorio né delle quote di un’altra abitazione comprata dal soggetto o dal coniuge tramite agevolazioni prima casa. Se il terzo dovesse essere un minore, dunque, il genitore esercente la patria potestà potrebbe procedere con le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione prima casa. Ricordiamo – come sottolineato dall’AdE – l’importanza della dichiarazione di voler profittare della stipula al fine di rendere la procedura completa.