Bonus casa a rischio se non specifichi questo dato, anche in comodato

Per poter accedere al bonus previsto per le ristrutturazioni della casa bisogna specificare un dato, anche in comodato, altrimenti l’agevolazione rischia di saltare.

La manovra di Bilancio 2025 ha prorogato il Bonus Ristrutturazione per i lavori sulla prima e seconda casa. Confermata anche per il prossimo anno l’aliquota del 50% sulla prima casa, con tetto di spesa a 96 mila euro, mentre dal 2026 al 2027 la detrazione di abbasserà al 36%, la stessa valida nel 2025 per la seconda casa (che a sua volta si abbasserà, al 30%, tra 2026 e 2027).

Le cose cambieranno ancora tra 2028 e 2023, con un’aliquota unica del 30% per tutti gli immobili e con un massimale di spesa ridotto a 48 mila euro. Tra i principali lavori ammessi ci saranno quelli previsti in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria (limitata alle parti comuni degli edifici). Attenzione però a non dimenticare di specificare un dato che potrebbe far perdere il bonus, anche in comodato.

Bonus casa a rischio non specificando questo dato

Alcuni contribuenti si sono chiesti se anche i familiari conviventi con il proprietario dell’immobile hanno la possibilità di detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione della casa. Sulla rivista online dell’Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, è arrivata una risposta chiara che fuga ogni dubbio a riguardo delle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia.

Ristrutturazione casa
Bonus casa a rischio non specificando questo dato – designmag.it

Il quesito è chiaro: è possibile al coniuge convivente portare in detrazione le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia dell’appartamento di proprietà dell’altro congiunto? La risposta da parte del Fisco è positiva: a determinate condizioni la normativa permette anche ai familiari conviventi del proprietario dell’immobile di accedere alla detrazione del 50%.

Attenzione, però: al momento di sostenere la spesa il familiare dovrà specificare dati come lo status di convivenza e la disponibilità dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione. L’ultimo dato – disponibilità dell’abitazione – non va trascurato. Poniamo che l’immobile in questione sia stato concesso in comodato gratuito a un fratello o una sorella del proprietario.

Il comodato, stabilisce il Codice Civile (art. 1803), è il contratto – essenzialmente gratuito, redatto in forma verbale o scritta – con cui una parte consegna all’altra un bene (mobile o immobile) di modo che se ne possa servire per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo poi al legittimo proprietario. 

In caso di comodato concesso a terzi (o a un altro familiare) il coniuge convivente non potrà usufruire del bonus ristrutturazione al 50%. Questo perché, spiega il Fisco, «i lavori riguarderanno un immobile che non risulta a disposizione». Sarà dunque assolutamente necessario specificare se l’abitazione da ristrutturare è a disposizione del proprietario. Altrimenti il familiare convivente non potrà detrarre le spese pur avendole sostenute di tasca propria. 

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