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Normative

Balconi, la messa in sicurezza del sottobalcone a chi spetta? La legge parla chiaro su chi deve pagare

Chi è tenuto a ripristinare l’intonaco dei sottobalconi tra l’intero condominio e il singolo proprietario di casa? È la normativa vigente a specificarlo con chiarezza

Una delle parti esterne di un condominio che per prime possono essere soggette a deterioriamento e alla necessità di intervenire con lavori di ripristino sono sicuramente i balconi. E, nello specifico, i sottobalconi, dai quali l’intonaco, a causa delle condizioni meteorologiche, degli sbalzi termini e dell’esposizione solare, potrebbe col tempo sgretolarsi e cadere. Quello che tanti condomini si domandano a tal proposito è, però, a chi effettivamente spetti intervenire e, dunque, farsi carico dei costi connessi a questo lavoro.

Ovvero se il ripristino dell’intonaco dei sottobalconi sia a tutti gli effetti una spesa condominiale oppure a carico del proprietario del relativo appartamento. Vediamo dunque che cosa dice e prevede la legge anche in merito alle regole riguardanti la ripartizione dei costi di manutenzione.

Ripristino intonaco dei sottobalconi, chi deve farlo? Analisi della legge

È essenziale, in situazioni come quella in cui l’intonaco dei sottobalconi viene a disgregarsi, sapere se si debba far riferimento al condominio o al proprietario per quanto riguarda le spese di ripristino. Effettivamente la risposta è differente in base al fatto che i balconi siano aggettanti ovvero che sporgono dalla facciata e di quelli che invece sono incassati nella facciata stessa. Nel caso di balcone aggettante è la Cassazione a chiarire, con una sentenza datata 2004, che si tratta di una pertinenza dell’appartamento e con essa anche il cielino ovvero la parte sottostante. Si tratta dunque di una vera e propria parte dell’unità abitativa e per questo appartengono al relativo proprietario, l’unico che sarà tenuto a effettuare gli interventi di manutenzione a sue spese e a rimborsare eventuali danni causati a terzi.

Le differenze tra i balconi aggettanti e quelli incassati (designmag.it)

La giurisprudenza è intervenuta anche per i casi nei quali disinteressandosi del bene si cerca di non effettuare tali interventi. L’amministratore condominiale, come stabilito, avrà l’obbligo di ricorrere in via d’urgenza al giudice in maniera tale che stabilisca che il proprietario effettui con effetto immediato le opere.

Trattandosi di beni di proprietà privata infatti solo al singolo condomino spetterà intervenire e né l’amministratore né l’intero condominio potrebbero comunque farlo. Questo non vale però per quanto riguarda le componenti decorative del balcone: la Cassazione ha stabilito che si tratta di elementi di proprietà comune dato che migliorano l’estetica dell’edificio senza contribuire alla funzionalità del balcone. Per quanto riguarda il balcone incassato invece le spese vengono ripartire così: la parte superiore spetta al condomino proprietario del relativo appartamento mentre il sottobalcone e le relative spese riguardano il condomino del piano di sotto in quanto trae da esso copertura.

Daniele Orlandi

Giornalista pubblicista dal 2012, ho collaborato con giornali cartacei e online, come social media manager e al coordinamento di redazione. Appassionato di musica, ambiente, architettura e arredamento.

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