Balcone, cappotto termico e delibera: grossi guai se non rispetti le nuove leggi su questi argomenti

Come comportarsi dal punto di vista normativo qualora la realizzazione di un cappotto termico vada a ridurre la superficie dei balconi?

La diffusione del cappotto termico, realizzato su migliaia di facciate di abitazioni indipendenti e condomini, ha portato alla luce alcuni dubbi normativi uno dei quali riguarda, nella fattispecie, i balconi.

Costruire un cappotto implica infatti aggiungere alla facciata uno spessore solitamente non inferiore ai 20 centimetri, pertanto la domanda che in tanti si pongono è se sia legale effettuare la coibentazione andando a ridurre di fatto la superficie calpestabile di un balcone privato. Questo in particolare qualora la decisione venga deliberata dall’assemblea condominiale che si occupa di adottare le decisioni relative alle parti comuni del palazzo e nell’interesse di tutti i condomini.

Cappotto termico e balconi, cosa prevede la legge? I dubbi e le regole da seguire

Si tratta di un quesito di primaria importanza considerato il fatto che, in seguito ai diversi incentivi concessi per realizzarla, la coibentazione è divenuta in pochi anni uno dei più diffusi interventi edilizi. Come previsto dalle modifiche introdotte dalla legge sul Superbonus la realizzazione del sistema di isolamento può essere deliberato dall’assemblea di condominio qualora venga votato a maggioranza dai presenti e a condizione che rappresentino almeno un terzo del valore del condominio.

Qualora invece la realizzazione dei cappotto termico non rientri nel Superbonus occorrerebbe il voto della maggioranza pari ad almeno due terzi del valore dell’edificio.

Coibentazione, come decide l'assemblea di condominio
Balconi e cappotto termico, quando la decisione è nulla Designmag.it

Entrando nel merito di quello che è considerato uno dei principali inconvenienti, ovvero la riduzione della superficie calpestabile dei balconi privati, occorre verificare quanto previsto dalla recente giurisprudenza. Alcuni condomini potrebbero infatti opporsi al fatto che l’involucro esterno vada, comportando l’ispessimento delle pareti, ad ‘invadere’ l’area di terrazzi e balconi tanto più se di dimensioni ridotte.

L’assemblea non può incidere, in alcun modo, sulle proprietà private dei singoli proprietari, pertanto in questo caso la delibera assembleare è da considerarsi nulla. Anche decisioni legate ad interventi indiretti, come nel caso del cappotto termico, sono infatti considerate nulle, questo secondo previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Vale a dire che un condomino potrebbe, senza limiti di tempo e anche avendo espresso voto favorevole in assemblea, impugnare davanti all’autorità giudiziaria la decisione.

Quella sui balconi non è l’unica questione che può portare all’annullamento dell’assemblea condominiale. In generale essa è da considerarsi nulla anche qualora venga approvata un’opera abusiva, quando viene adottata a voce o da alcuni condomini che si ritrovano per caso sul pianerottolo del palazzo. O ancora qualora vada a ridurre i diritti esercitati dai condomini sugli spazi comuni.

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