Alcuni documenti devono essere sempre considerati con attenzione per evitare sanzioni e garantire la trasparenza delle operazioni.
Il tema dell’efficienza energetica è diventato centrale negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla compravendita e alla locazione di immobili. La consapevolezza dell’importanza di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale è in crescita, e con essa, l’attenzione alla documentazione che attesta l’efficienza di un edificio. Tuttavia, la normativa in merito può risultare complessa e spesso suscita domande.
Uno degli interrogativi più comuni riguarda l’obbligatorietà dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Questo documento non solo influisce sul valore dell’immobile, ma è anche legato a specifici obblighi legali. Chiarire in quali casi l’APE è obbligatorio e quando, invece, non è richiesto, è essenziale per evitare sanzioni e per comprendere meglio il ruolo che questo certificato gioca nelle transazioni immobiliari.
Quando è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica
L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che indica la classe di efficienza energetica di un edificio, classificandolo in una scala da A a G. La legge italiana prevede l’obbligatorietà dell’APE in diverse situazioni. Il Decreto Legislativo n. 192 del 2005 ha stabilito che questo certificato è indispensabile per la maggior parte delle transazioni immobiliari, con l’obiettivo di promuovere la trasparenza e la consapevolezza sui consumi energetici degli edifici.
Dal 1° luglio 2009, l’APE è obbligatorio per tutte le compravendite immobiliari. Questo significa che per poter vendere un immobile, è necessario che il proprietario fornisca il certificato al compratore, includendolo negli atti di vendita. Senza l’APE, il notaio non può procedere con il rogito. A partire dal 1° luglio 2010, l’obbligatorietà è stata estesa anche ai contratti di locazione. In questo caso, il proprietario deve informare l’inquilino sulla classe energetica dell’immobile prima della firma del contratto.
Esistono ovviamente situazioni specifiche in cui il certificato non è richiesto. Ad esempio, nel caso di edifici storici o immobili sottoposti a vincolo culturale, l’APE potrebbe non essere necessario. Inoltre, sono esenti dall’obbligo gli immobili privi di impianti di riscaldamento, come alcuni edifici agricoli, o gli edifici con una superficie utile totale inferiore ai 50 m².
È importante sottolineare che anche in questi casi, qualora l’immobile venga sottoposto a ristrutturazioni significative che interessino più del 25% della sua superficie, l’APE diventa obbligatorio. Lo stesso vale per interventi di riqualificazione energetica che beneficiano di incentivi fiscali.
L’APE non è solo un requisito per la vendita o la locazione, ma deve essere presente anche negli annunci di vendita, sia online che offline. Le agenzie immobiliari hanno l’obbligo di includere la classe energetica negli annunci, e la mancata o scorretta esposizione di queste informazioni può comportare sanzioni. Questo obbligo riguarda anche gli edifici pubblici con una superficie superiore a 250 m², che devono possedere e mostrare l’APE in maniera visibile.