Assemblea di condominio, come impugnare le decisioni anche se eri assente, dissenziente o astenuto

Quando si tratta delle decisioni prese in assemblea condominiale, le decisioni si definiscono sovrane; tuttavia i condomini assenti, astenuti o dissenzienti hanno il diritto di agire in un certo modo.

Pensare che impugnare o opporsi alle decisioni prese in assemblea condominiale sia impossibile è un errore. Certo le decisioni sono sovrane perché, soprattutto in determinate situazioni, c’è bisogno di ottenere la maggioranza assoluta di tutti i condomini e non solo di quelli effettivamente presenti alla riunione. Questo però non vuol dire che chi non era presente o non concorda con le decisioni assunte non possa poi fare qualcosa per opporsi.

Di fatti l’articolo 1137 del Codice civile dice che per tutte le decisioni prese che violino in qualche modo la legge o il regolamento di condominio ogni condomino assente, astenuto o dissenziente ha la facoltà di chiedere l’annullamento della decisione condominiale. Attenzione però ci sono precisi archi temporali da rispettare quando si tratta di impugnazione di delibere condominiali. Approfondiamo meglio il tema.

Assemblea condominiale quando e come un condomino può impugnare le delibere

Secondo quanto riportato dal Codice civile, l’impugnazione e quindi la richiesta di annullamento delle delibere assembleari può essere richiesta entro il termine perentorio dei 30 giorni che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data di comunicazione per gli assenti. Attenzione perché se il condomino assente ha delegato un altro a prendere decisioni al suo posto la situazione cambia.

opporti a decisioni condominiali
Per i condomini esiste la facoltà di opporsi alle decisioni condominiali -designmag.it

Il primo aspetto da chiarire quando si parla di impugnazione delle decisioni condominiali è che l’art. 1137 del c.c. può essere invocato solo ed esclusivamente dai condomini presenti ma che non hanno votato a favore o si sono astenuti oppure per i condomini assenti all’assemblea. È necessaria, va da sé, la condizione di condomino del palazzo.

Negli anni è cambiato anche l’orientamento giurisprudenziale in materia. Fino a qualche anno fa si poneva la controversia solo nella parte di spesa ricadente sul condomino che impugnava la decisione -ad esempio su un’approvazione per costi di lavori pari a 100mila euro e una spesa singola di 2mila euro, il condomino poteva agire in impugnazione solo per i duemila euro di spesa a lui spettanti. Oggi non è più così, l’orientamento è diventato quello di opporsi alla delibera in sé e quindi al valore complessivo della decisione, da qui quindi l’idea che la domanda di impugnazione presentata da un singolo condomino non debba più solo riguardare l’accertamento e la validità della propria parte, ma vada piuttosto ad estendersi alla validità dell’intera deliberazione.

Per quanto riguarda, infine, la competenza del giudice si sottolinea che se il valore della causa non è superiore a 10mila euro la competenza è del Giudice di Pace, superato poi questo limite la competenza spetta poi al Tribunale.

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