Sia di proprietà che in affitto, una casa richiede sempre grandissima attenzione, sia a livello di manutenzione che a livello economico: una dimora è però necessaria affinché si possano costruire delle solide basi nella propria vita, il nucleo intorno al quale ogni nostra attività è costruito.
Riguardo alla casa, specialmente chi ne possiede una di proprietà, sono diversi i dettagli burocratici da conoscere: ad esempio, in molti ancora hanno dubbi circa il conteggio dei millesimi della propria abitazione, nello specifico se, per la redazione delle tabelle (che determina il “peso specifico” all’interno del condominio) si tiene conto del valore venale dell’immobile.
Nel caso in cui il valore di mercato sia cambiato, si può procedere ad una revisione? La risposta può essere tratta direttamente da quanto scritto nel codice civile ed è indispensabile da conoscere per poter far valere i propri diritti con gli altri condomini, in sede di assemblea condominiale e non solo.
Nei millesimi calcolati per l’immobile viene considerato anche il cambiamento del valore di mercato?
Per rispondere alla domanda che, molti proprietari, si pongono spesso, il sito laleggeugualepertutti.it ha preso in analisi diversi elementi; in primis, bisogna specificare come il valore di mercato intenda il valore del bene specifico (in questo caso un appartamento) in fase di compravendita, all’interno di uno stesso mercato (qui quello immobiliare). Oltre al valore calcolato dell’appartamento, vanno valutati anche altri fattori, tra cui rientra la legge della domanda e dell’offerta; in sostanza, il valore di mercato comprende diversi favori, molti dei quali possono cambiare nel corso del tempo.
Dato ciò, è possibile o non è possibile modificare le tabelle millesimali in base al valore di mercato? Stando a quanto si legge nell’articolo 69 del codice civile, citato dalla fonte, è possibile farlo in alcuni casi specifici. Il primo, riguarda l’errore nel calcolo e, il secondo, è specifico per le mutate condizioni di una parte dell’edificio ( sopraelevazione, incremento di superficie o incremento o diminuzione delle unità immobiliari) in un’alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare.
Qualora sussistessero queste due ipotesi, si può procedere alle modifiche avendo le stesse maggioranze (la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) utili per l’approvazione delle tabelle. Stando alle norme quindi, almeno per il momento, il cambiamento del valore di mercato del proprio immobile non è condizione sufficiente per modificare le tabelle millesimali; in caso si volesse procedere in questo senso, è necessaria l’approvazione all’unanimità di tutti i condòmini.