Un mezzo di uso comune che può far insorgere controversie. Ascensore in condominio: come si calcolano le spese.
L’installazione e la manutenzione degli ascensori nei condomini rappresentano una tematica di grande interesse, soprattutto per la gestione delle spese che ne derivano. Questo articolo mira a chiarire come vengono calcolate queste spese, basandosi sui principi normativi e sulle sentenze giurisprudenziali più recenti.
La questione dell’utilizzo dell’ascensore e i conflitti condominiali. La presenza di un ascensore in un edificio condominiale può generare non pochi dibattiti tra i residenti, soprattutto quando si tratta di ripartire le spese per il suo funzionamento e manutenzione. Chi abita al pianterreno potrebbe ritenere ingiusto contribuire alle spese dell’ascensore che utilizza raramente, mentre chi risiede ai piani superiori lo considera essenziale per la quotidianità. Questa disparità di vedute necessita di una regolamentazione chiara per evitare attriti.
Il quadro normativo: leggi e codice civile. Il Codice Civile italiano fornisce indicazioni precise sulla ripartizione delle spese nelle parti comuni dei condomini, inclusi gli ascensori. Secondo l’articolo 1118 del Codice Civile, tutte le spese relative alle parti comuni devono essere suddivise tra tutti i condòmini, indipendentemente dall’utilizzo effettivo che ne viene fatto. Le parti comuni comprendono non solo l’ascensore ma anche giardino, scale e terrazzo.
Spese ordinarie vs spese straordinarie. Le spese legate agli ascensori possono essere classificate in due categorie principali: ordinarie e straordinarie. Le prime riguardano la manutenzione quotidiana e sono a carico sia dei proprietari sia degli affittuari; le seconde concernono intervento maggiormente invasivi come l’installazione o la sostituzione dell’impianto stesso e sono responsabilità esclusiva dei proprietari degli appartamenti.
La logica dei millesimi nella ripartizione delle spese. Per determinare quanto ogni condòmino debba contribuire alle spese comuni si utilizza il sistema dei millesimi, una proporzione basata sulla grandezza degli appartamenti all’interno del condominio. In questo modo si garantisce una distribuzione equa delle responsabilità economiche: maggiore è la superficie dell’appartamento posseduto, maggior sarà il contributo alle spese comuni.
L’applicazione specifica agli ascensori. Quando si parla specificamente delle spese relative agli ascensori, l’articolo 1124 del Codice Civile stabilisce che queste debbano essere divise seguendo due criteri: metà secondo i millesimi di proprietà e metà in base all’altezza del piano dal suolo. Ciò significa che chi abita ai piani più alti tende a pagare una quota maggiore rispetto a chi vive ai piani bassi o al pianterreno.
Una sentenza della Cassazione (n° 8823/2015) ha ulteriormente chiarito il metodo di ripartizione delle spese per l’ascensore nel contesto condominiale. È stato stabilito che anche i residenti al piano terra devono partecipare alle spense relative all’ascensore ma soltanto in relazione alla quota parte proporzionale ai millesimi di loro proprietà. Questo principio sottolinea come l’utilizzo potenziale dell’ascensore (per raggiungere cantine, soffitte o terrazzi) sia sufficiente a giustificare un contributo da parte di tutti i condòmini.
La gestione equilibrata delle responsabilità economiche legate alla presenza degli ascensori nei condomini riflette quindi un tentativo normativo e giurisprudenziale di bilanciare le esigenze pratiche con principii di equità fondamentali. La comprensione approfondita della normativa vigente è essenziale per garantire una convivenza serena tra i residenti ed evitare conflitti potenzialmente dispendiosi.