Modello RLI, come procedere in caso di riduzione del canone di locazione. Di seguito tutte le istruzioni del caso.
Le vicende legate all’emergenza Covid hanno modificato i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Sempre più spazio, infatti, hanno procedure informatizzate e digitali. Quindi servizi online di ministeri e agenzie sono stati estesi progressivamente per consentire iter più veloci ed efficaci in richieste e comunicazioni.
Da questa progressiva innovazione tecnologica non è esclusa l’Agenzia delle Entrate, dove anzi sono sempre più diffuse procedure online per facilitare i rapporti con i contribuenti. Tra le varie opportunità e novità introdotte negli ultimi tempi, vi è anche la possibilità di inviare online il modello RLI, necessario per tutta una serie di adempienze dei contratti di affitto. Ma vediamo il dettaglio.
Questo modello è molto importante perché necessario per le adempienze legate ai contratti di affitto. Il modello RLI deve essere usato per la registrazione all’Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, ma non solo. Il suo è obbligatorio anche per le procedure successive quali proroghe, cessioni, subentri o risoluzioni.
Inoltre il modello RLI serve anche per fruire della cedolare secca e per le rinegoziazioni del canone d’affitto. Ma come si comunicano queste variazioni? Primo step va eseguita la compilazione della Sezione I denominata “Registrazione – Rinegoziazione canone”. Si indicano le informazioni richieste nel campo “Data stipula“, oltre a quelli “N. pagine” e “N. copie“, nei casi di aumento o riduzione dei canoni di affitto o per i contratti di locazione terreni (tipologia contratto codice T).
Con la rinegoziazione del canone si compila anche la Sezione II, “Adempimenti successivi”, con l’indicazione della tipologia di contratto già adottato, la data di inizio e di fine della rinegoziazione, l’importo del canone rinegoziato e gli estremi del contratto registrato. Da ricordare che con le rinegoziazioni in aumento è necessario allegare l’atto corrispettivo.
Nella Sezione III si inseriscono i dati del richiedente e il quadro E, qualora si modifichi un contratti nella registrazione del quale è prevista un canone differente per una o più annualità (codice 3 “Casi particolari”). Se si attua una riduzione del canone di affitto non è necessario pagare di nuovo l’imposta di bollo e di registro. Invece nel caso di aumento l’imposta di registro e di bollo sono calcolati in autoliquidazione, insieme a eventuali interessi e sanzioni dall’applicativo.
Le somme dovute si versano direttamente con addebito sul conto corrente del dichiarante, insieme alla presentazione del modello. L’accordo per un aumento deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni, se dia luogo a un’altra liquidazione dell’imposta per il contratto già registrato.