L’anagrafe condominiale è disciplinato da una serie di norme che hanno subito delle modifiche con la Legge 220 del 2012. Vi siete già messi in regola?
Si parla di anagrafe condominiale per indicare il registro in cui conservare e aggiornare le informazioni sui titolari dei diritti reali o personali degli immobili.
La normativa disciplina ma spesso comprenderla non è semplice. Le parole scritte in una Legge possono essere di difficile interpretazione e il rischio è di commettere inconsapevolmente errori che possono costare caro. Tale considerazione vale con riferimento a molteplici regole imposte dal nostro Stato tra cui quelle per l’anagrafe condominiale.
Da quando c’è stata la riforma del condominio alcune direttive sono cambiate e ancora oggi gli amministratori di condominio faticano a capirle in ogni dettaglio. Può essere utile, dunque, conoscere le risposte alle problematiche più frequenti in modo tale da mettersi in regola ed evitare guai grossi.
Cos’è l’anagrafe condominiale e cosa comporta se non ci si mette in regola
L’anagrafe condominiale è un registro con dati e informazioni sui condomini titolari dei diritti sugli immobili presenti nel condominio. Nel momento in cui anche un solo dato dovesse variare, il condomino avrebbe l’obbligo di comunicarlo in modo tale da applicare la correzione sul registro. Se non dovesse procedere in tal senso, l’amministratore sarà tenuto a procedere in modo autonoma acquisendo i dati di interesse e facendo pagare i costi dell’operazione al condomino.
Una delle problematiche riguarda, infatti, proprio la mancata risposta del titolare dell’immobile alla domanda di informazioni da parte dell’amministratore. Dalla normativa emerge come nessun obbligo assoluto sia in capo al proprietario dell’abitazione. Quest’ultimo è in modo desumibile a conoscenza delle informazioni richieste ma possono verificarsi circostanze di delega che non prevedono una conoscenza personale delle informazioni. Succede, ad esempio, nel caso dei dati degli affittuari avendo delegato i rapporti ad un intermediario.
Ecco perché la normativa non impone al proprietario obbligo di comunicazione ma impone, però, l’obbligo di pagare i costi affrontati dall’amministratore di condominio per acquisire le informazioni necessarie.
L’amministratore, dunque, in caso di mancata risposta dovrà procedere con l’acquisizione dei dati in autonomia o rinunciare a raccoglierli. Potrebbe essere impossibile reperire tali dati. Di conseguenza gli obblighi dell’amministratore finiscono dato che a nessuno si richiede l’impossibile. Se manca un contratto scritto di comodato d’uso, ad esempio, come si potrebbero reperire dati del contratto verbale? Ciò significa che non vige l’obbligo di aggiornare l’anagrafe condominiale non avendo a disposizione le informazioni da inserire.