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Normative

Amministratore di condominio, chi paga il suo compenso? Non tutti lo sanno esattamente

La legge italiana stabilisce su chi grava il compenso dell’amministratore di condominio che, dopo la nomina, si occupa della gestione di uno stabile.  

Secondo quanto stabilisce la legge, in uno stabile in cui vi siano più di otto condomini, intesi come titolari del diritto di proprietà è obbligatorio nominare un amministratore di condominio in assemblea. Questa figura è incaricata di gestire l’edificio, far sì che il regolamento condominiale venga rispettato e tenere la contabilità.

In molti si chiedono, dopo la nomina, quale sia il compenso dell’amministratore e su chi grava il pagamento.  A chiarire tali dubbi sono gli articoli 1123 e 1129 del Codice Civile che stabiliscono la nomina dell’amministratore e la ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni di uno stabile.

Amministratore di condominio, chi paga il compenso e come viene stabilito: cosa c’è da sapere

In un condominio con più di otto proprietari di singole unità abitative è obbligatorio nominare un amministratore di condominio. Nel caso in cui questo numero sia inferiore ad otto, la gestione dell’edificio, stando a quanto stabilisce la legge, invece, può essere affidata ad un singolo condomino.

Condominio, chi paga il compenso dell’amministratore (Designmag.it)

L’amministratore deve essere nominato in assemblea che, per essere valida deve avvenire con le maggioranze previste dalla legge, stabilite in termini di presenti e di millesimi. Al momento della nomina, viene deciso anche il compenso della figura che si occuperà della gestione dell’immobile. L’amministratore, secondo quanto stabilisce l’articolo 1129 del Codice Civile è tenuto a presentare un preventivo all’assemblea, compenso che dovrà, dunque, essere approvato dalla maggioranza.

Per il preventivo, il professionista può agire autonomamente o tener conto delle tariffe stilate dall’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). Se il professionista, al momento dell’accettazione dell’incarico, non dovesse indicare il proprio compenso, che comprende tutte le attività svolte durante il mandato, la nomina è da considerarsi nulla. Bisogna, però, precisare che l’amministratore può richiedere il rimborso delle spese da lui anticipate.

Per quanto riguarda il pagamento, come stabilisce l’articolo 1123 del Codice Civile, questo è a carico di tutti i condomini perché rientra fra le spese condominiali, i cui costi sono suddivisi in proporzione in base ai millesimi di proprietà posseduti da ogni singolo condomino. Può essere anche stabilito, sempre in sede di assemblea, che il pagamento possa avvenire in parti uguali fra i vari condomini, decisione che può essere rivista in qualsiasi momento, ma sempre attraverso un’assemblea che dovrà votare sul punto.

Marco Sparta

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