Agevolazioni prima casa, scatta l’avviso dell’Agenzia delle Entrate: è di fondamentale importanza

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa: ecco cosa prevede la normativa.

Le agevolazioni prima casa offrono un vantaggio significativo a chi acquista un’abitazione, aprendo la strada a molti benefici fiscali importanti. Infatti, recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le modalità di accesso a questi benefici nel caso di contratti stipulati a favore di terzi, in particolare a favore di minori.

Con la risposta n. 145/2024, l’Agenzia ha affrontato un caso molto specifico, dal quale ha delineato le condizioni necessarie per garantire l’accesso alle agevolazioni. Ecco nel dettaglio le implicazioni per i contribuenti.

Agevolazioni prima casa: tutti i chiarimenti fondamentali

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo le agevolazioni prima casa in relazione ai contratti a favore di terzi. Questi benefici fiscali è importante che vengano applicati correttamente e che i contribuenti siano consapevoli dei requisiti necessari.

agevolazioni prima casa
Come funzionano e quali sono le agevolazioni sulla prima casa – designmag.it

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il beneficiario del contratto è, appunto, un minore. La normativa stabilisce che le agevolazioni prima casa spettano anche se l’acquisto è effettuato a favore di un minore, a condizione però che siano rispettati tutti i requisiti previsti.

Nel caso dei minori, l’Agenzia ha chiarito che le dichiarazioni necessarie per le agevolazioni prima casa possono essere rese dai genitori o dai legali rappresentanti del minore. Questo punto è stato ribadito citando la Circolare 38/E del 12 agosto 2005, che specifica come il genitore  possa effettuare le dichiarazioni in vece del minore a suo carico.

L’articolo 1411 del Codice Civile regola i contratti a favore di terzi. Secondo questo articolo “È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero’ puo’ essere revocata o modificata dallo stipulante, finche’ il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare”.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 145/2024 fornisce un chiarimento significativo sulle agevolazioni prima casa nei contratti a favore di terzi. Per garantire l’accesso ai benefici, è fondamentale che il terzo, anche se minore, renda la dichiarazione di voler profittare dell’acquisto, consolidando così la titolarità dell’immobile.

Questi chiarimenti ti possono aiutare a comprendere meglio i requisiti necessari, evitando eventuali errori nella procedura di richiesta delle agevolazioni. Se stai considerando l’acquisto di una prima casa con contratto a favore di tuo figlio, assicurati di rispettare tutte le condizioni previste, in modo da non perdere i benefici fiscali.

Gestione cookie