L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa: ecco cosa prevede la normativa.
Le agevolazioni prima casa offrono un vantaggio significativo a chi acquista un’abitazione, aprendo la strada a molti benefici fiscali importanti. Infatti, recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le modalità di accesso a questi benefici nel caso di contratti stipulati a favore di terzi, in particolare a favore di minori.
Con la risposta n. 145/2024, l’Agenzia ha affrontato un caso molto specifico, dal quale ha delineato le condizioni necessarie per garantire l’accesso alle agevolazioni. Ecco nel dettaglio le implicazioni per i contribuenti.
Agevolazioni prima casa: tutti i chiarimenti fondamentali
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo le agevolazioni prima casa in relazione ai contratti a favore di terzi. Questi benefici fiscali è importante che vengano applicati correttamente e che i contribuenti siano consapevoli dei requisiti necessari.
Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il beneficiario del contratto è, appunto, un minore. La normativa stabilisce che le agevolazioni prima casa spettano anche se l’acquisto è effettuato a favore di un minore, a condizione però che siano rispettati tutti i requisiti previsti.
Nel caso dei minori, l’Agenzia ha chiarito che le dichiarazioni necessarie per le agevolazioni prima casa possono essere rese dai genitori o dai legali rappresentanti del minore. Questo punto è stato ribadito citando la Circolare 38/E del 12 agosto 2005, che specifica come il genitore possa effettuare le dichiarazioni in vece del minore a suo carico.
L’articolo 1411 del Codice Civile regola i contratti a favore di terzi. Secondo questo articolo “È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero’ puo’ essere revocata o modificata dallo stipulante, finche’ il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare”.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 145/2024 fornisce un chiarimento significativo sulle agevolazioni prima casa nei contratti a favore di terzi. Per garantire l’accesso ai benefici, è fondamentale che il terzo, anche se minore, renda la dichiarazione di voler profittare dell’acquisto, consolidando così la titolarità dell’immobile.
Questi chiarimenti ti possono aiutare a comprendere meglio i requisiti necessari, evitando eventuali errori nella procedura di richiesta delle agevolazioni. Se stai considerando l’acquisto di una prima casa con contratto a favore di tuo figlio, assicurati di rispettare tutte le condizioni previste, in modo da non perdere i benefici fiscali.