L’agevolazione sulla prima casa può essere, in alcuni casi, persa completamente. Bisogna prestare attenzione alla procedura.
Quando si parla di Imu si fa riferimento ad una delle imposte più conosciute in Italia, dal momento che sono in tantissimi coloro che, entro le scadenze previste devono versarla. L’imposta municipale unica però non è per tutti: solo alcuni tipi di abitazioni, fabbricati e terreni sono oggetto del versamento, da parte dei proprietari, della tassa mentre altre ne sono esenti. Vi sono poi anche esenzioni previste per casi particolari e relative alla prima casa che però, se non si presta attenzione, potrebbero andare perse molto facilmente. Facciamo chiarezza in tal senso affrontando quella che è la panoramica dei requisiti per non dover pagare l’Imu.
La ‘regola’ principale legata all’esenzione dal versamento di questa imposta è che l’abitazione sia una “prima casa”. In questi casi infatti, come previsto dall’ex art. 1, comma 740, L. 160/2019 tutti i fabbricati che rappresentano il primo acquisto non sono soggetti da Imu ad eccezione di quelli che rientrano nelle categorie catastali di lusso ovvero le A/1, A/8 e A/9 nei quali sia stata stabilita la residenza anagrafica, nonché la dimora abituale del contribuente.
Quando si rischia di perdere l’agevolazione prima casa? Facciamo chiarezza
Di recente però la Cassazione è intervenuta con un’ordinanza specifica, la numero 30585 del 3 novembre 2023, che potrebbe dar forma a dei precedenti visto quanto previsto in materia di mancato esonero del pagamento dell’Imu. Viene infatti stabilito che, chi al momento dell’acquisto di una seconda casa risulta possedere un altro fabbricato già comprato con la medesima agevolazione non avrà diritto all’agevolazione prima casa; e questo vale anche nel caso in cui essa sia adibita ad uso promiscuo, ovvero si tratti di un’abitazione utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale.
Oltre all’esenzione dell’Imu, l’agevolazione prima casa permette di ottenere altri benefici a cominciare dall’imposta di registro al 2% al posto che al 9% del valore dell’immobile, con minimo importo di 1000 euro. Un forfettario per imposta catastale e ipotecaria, di 50 euro l’una. Questo nel caso di acquisto non soggetto ad Iva. Nel caso di acquisto soggetto a Iva invece l’agevolazione prevede l’imposta di registro, catastale ed ipotecaria di 200 euro l’una e l’Iva ridotta al 4% al posto che al 10%. Ricordiamo che l’agevolazione prima casa non è preclusa qualora si possegga un altro immobile nel momento dell’acquisto di un nuovo fabbricato, a patto che la vendita del primo avvenga entro un anno dall’atto di acquisto, altrimenti si decadrà dall’agevolazione e sarà prevista anche una sanzione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre agli interessi.