Il proprietario di un immobile ha diritto di chiedere la busta paga dell’aspirante inquilino a garanzia della copertura dell’affitto? Facciamo chiarezza.
È un’abitudine, in realtà, piuttosto diffusa, quasi una prassi: quando un proprietario di immobile valuta l’interesse di un potenziale inquilino ad affittare il locale, la migliore garanzia della disponibilità finanziaria sufficiente e necessaria per far fronte al canone mensile ed alle spese secondo la maggior parte dei locatori è la busta paga o la dichiarazione dei redditi del richiedente.
Ma è legale chiedere al potenziale conduttore di mostrare questi documenti prima di stipulare il contratto? E l’interessato può rifiutare la richiesta? Ebbene, facciamo chiarezza: secondo la legge, il potenziale inquilino non è in alcun modo obbligato a mostrare la busta paga come garanzia di effettiva disponibilità finanziaria sufficiente a far fronte agli adempimenti di pagamento relativi alla conduzione dell’immobile.
Al contempo, tuttavia, il proprietario di casa non può essere punito per legge nel caso in cui la richieda o, addirittura, la pretenda. Trattandosi di un accordo tra le parti, quello che può capitare del tutto legittimamente è che, nel caso il proprietario ed il potenziale conduttore non concordino a riguardo, non procedano dunque alla stipula del contratto. Ma quali garanzie deve quindi dimostrare il potenziale conduttore?
Partiamo da un dato di fatto imprescindibile: non esistono norme che impongano al potenziale inquilino di fornire garanzie al proprietario dell’immobile prima della stipula del contratto di locazione. Tuttavia, come poco sopra menzionato, le parti possono concordare, a beneficio e tutela di entrambe, garanzie relative alle eventualità di inadempimenti che dovessero sopraggiungere nel corso della conduzione dell’immobile.
Tra queste, una delle più comuni è la garanzia personale resa da terzi, ad esempio un genitore: in questo caso, il garante sottoscrive il contratto insieme all’inquilino, dichiarando di provvedere personalmente al pagamento dei canoni in caso di inadempimento del conduttore. Ancora, il deposito cauzionale, ovvero una somma di danaro di importo massimo pari a tre mensilità proprio a garanzia di eventuali mancati pagamenti o danneggiamenti dell’immobile.
Oppure la fideiussione bancaria, il pegno o la caparra confirmatoria: nel primo caso, è la banca a garantire il pagamento in caso di inadempimento del conduttore; nel secondo, invece, l’inquilino versa il danaro su un conto vincolato a garanzia dei canoni; nel terzo, infine, il proprietario può scegliere di trattenere la caparra oppure di chiedere la risoluzione del contratto con ulteriori ed eventuali risarcimenti in caso di danni o torti sopraggiunti.