Affitto e pignoramento: la legge da conoscere per non finire nei guai

Una domanda comune riguarda i casi in cui ci si trova in affitto e l’immobile è soggetto a pignoramento: cosa dice la legge?

Una casistica poco comune in cui comunque può capitare che un inquilino si trovi è quella di un immobile che viene pignorato con contratto d’affitto in corso d’opera. Cosa avviene in questi casi? Verrebbe da pensare che la persona continui ad usufruire del bene, corrispondendo l’affitto concordato, e che questo vada nelle mani dei creditori.

A fare luce sulla vicenda è la Corte di Cassazione che con una sentenza molto chiara determina problemi comuni ma anche soluzioni di questa condizione. È giusto comprendere bene come funziona perché, per quanto sembri una condizione limitante, è qualcosa che può accadere ed è determinante sapere come agire e quali sono i propri diritti.

Affitto e pignoramento immobile: cosa fare

La legge stabilisce che solo il custode può gestire la questione locazione e quindi non c’è un effetto reale sulla disdetta del contratto per pignoramento, solo infatti chi è deputato a questo ruolo può determinare o meno se si procede o no con la relativa disdetta.

la legge da conoscere per non finire nei guai
Come funziona l’affitto in caso di pignoramento (designmag.it)

Il canone d’affitto in quel caso potrebbe essere molto utile proprio per procedere alla soddisfazione del credito maturato, in misura forzata. Quindi, il pignoramento che viene trascritto dopo ovvero quando la condizione è già in atto, se regolarmente valido può essere opposto alla procedura esecutiva. Se il giudice stabilisce che quell’importo andrà versato per corrispondere il canone al locatore, allora sarà necessario per la persona versare direttamente il canone al creditore.

L’inquilino, in caso di pignoramento, seguirà le regole di recesso generale. Quindi, è un diritto sciogliersi dal contratto ma non in misura diversa da un’altra giusta causa, quindi bisogna considerare quella procedura come valida altrimenti ci si trova comunque in una condizione errata.

Questo si traduce nell’obbligo di darne preavviso sei mesi prima dalla disdetta ufficiale, non è possibile dunque, anche laddove l’immobile venga posto sotto affidamento a terzi, ovviare alla questione disdicendo immediatamente il contratto. Il tutto da fare sempre mediante procedura registrata e quindi legale e non diversamente da quanto previsto, comunemente, per qualunque altro tipo di disdetta.

Di fatto però, c’è da dire, che questo tipo di condizione non altera in alcun modo la vita dell’affittuario che può quindi tranquillamente pensare di essere dov’è senza cambiare o stravolgere i suoi piani dal momento che, l’unica cosa che cambia veramente, è semplicemente il soggetto a cui versare il mensile.

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