Ci sono novità sull’apertura di un affittacamere o Bed & Breakfast. La Partita IVA non occorre, la Giurisprudenza modifica le regole.
I B&B e gli affittacamere non sempre richiedono l’apertura della Partita IVA. I Giudici tributati hanno sottolineato un elemento chiave per capire come gestire l’attività ricettiva senza infrangere la Legge.
Avviare un affittacamere o un B&B significa intraprendere un investimento interessante sotto vari punti di vista. Prima di compiere il grande passo, però, occorre analizzare bene doveri, pro e contro e capire quanto tempo richiederà la gestione dell’attività. Si parte dalla differenza tra le due strutture ricettive extralberghiere. Il Bed and Breakfast è destinato all’alloggio di ospiti e come servizio unico c’è la colazione. Pulizie e ricambio della biancheria sono previsti ad ogni check out.
I proprietari devono avere la residenza nel luogo di ricezione e il numero di stanze del B&B varia da 3 a 6, con posti letto tra 6 e 12. Indicazione fondamentale, se a gestione familiare non può essere aperto tutti i giorni dell’anno, massimo 270 giorni di apertura continuativa. L’affittacamere, invece, è un’attività imprenditoriale svolta in modo continuativo. I proprietari possono risiedere altrove e le camere possono anche essere sparse in più stabili. Il numero massimo di stante è 6 in due appartamenti, non di più.
Quando si può evitare di aprire la Partita IVA?
Parlando di Partita IVA occorre distinguere ulteriormente tra B&B e affittacamere. La prima struttura ricettiva, come detto, può essere gestita in modo occasionale e basarsi su una gestione familiare. Significa che essendo un’attività occasionale e non qualificabile come attività imprenditoriale, il Fisco non potrà pretendere l’IVA o i contributi. Lo ha stabilito la Cgt Friuli-Venezia Giulia (sentenza 154/1/2024). L’attività occasionale non richiede l’apertura della Partita IVA e nemmeno di conformarsi alla normativa fiscale e contabile riguardante le attività imprenditoriali.
Laddove anche l’affittacamere non presenti gli elementi tipici di un’attività di impresa – organizzazione professionale, ad esempio, oppure struttura aziendale – allora non ci sarà bisogno di aprire la Partita IVA. La sentenza ha tenuto conto della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 2/2002 disciplinante le attività in questione che si affianca ai regolamenti comunali.
Dove assente la professionalità non si può imporre l’apertura della Partita IVA a condizione che si rispettino le normative regionali. Essendo l’attività del caso in questione conforme al numero di camere destinate all’attività, ai servizi offerti prestati solo dai membri della famiglia e all’intermittenza dell’apertura dell’attività la coppia coinvolta nel contenzioso non ha dovuto dare seguito agli accertamenti ricevuti dall’amministrazione finanziaria.